Gazzetta di Modena

Modena

Ferita in una caduta, paga il condominio

di Carlo Gregori
Ferita in una caduta, paga il condominio

Il giudice: «Non c’erano misure di sicurezza nelle parti comuni» La vittima è risarcita con 7 mila euro

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di Carlo GregoriIl Condominio Direzionale 70 è stato condannato in sede civile a pagare quasi 7mila euro a una donna modenese per i danni che ha subito una sera scendendo le scale e inciampando. Il giudice ha infatti riconosciuto che all’epoca dei fatti il condominio non aveva adottato misure idonee a far sì che nessuno potesse farsi male usando le parti comuni. Non erano insomma sufficienti le misure di sicurezza, al di là dei regolamenti condominiali.

La vicenda è accaduta nel marzo 2010 e solo ora si è arrivati a una sentenza del Tribunale Civile di Modena.

Quella sera di otto anni fa la modenese che ha avviato la causa stava scendendo le scale dal terzo piano verso l’uscita quando si è improvvisamente spenta la luce temporizzata. Non è più riuscita ad accenderla anche perché non c’erano interruttori con i led. Tastando sul muro ne ha trovato uno ma non funzionava. In qualche modo è arrivata alla fine delle scale. Sul pianerottolo del piano terra ha trovato a tentoni la maniglia antipanico, l’ha aperta e ha fatto un passo. Ma è precipitata per terra: la porta era rialzata e subito dopo cominciava una rampa di scale senza il corrimano: il primo gradino era immediatamente subito dopo la soglia del portone.

Per questa brutta caduta la modenese ha riportato lesioni importanti. Secondo il consulente tecnico nominato e ascoltato dal giudice, ha riportato un lungo periodo di inabilità temporanea e un’invalidità permanente di natura biologica del 4% con «congrue» spese mediche oltre a una diminuita capacità di lavorare.

Chiarendo se il danno è attribuibile a chi ha in custodia il bene (il condominio, le scale, i gradini, ecc), scrive il giudice nella sentenza: «Non ha rilevanza, per escludere il carattere anomalo della situazione, se i led luminosi o i corrimano fossero imposti da leggi o regolamenti, giacché il titolare della cosa ha il dovere di adottare tutte le misure idonee a rendere innocuo l’uso di essa, vigilando costantemente non in forma generale e limitata a norme scritte ma tenendo conto della possibile inesperienza o dell’età difficile o della diminuita abilità delle persone che della cosa ne fanno uso».

«È conseguenza normale che nel percorrere una scala ove sia disagevole individuare gli interruttori e si proceda fino ad aprire una porta tagliafuoco, con soglia rialzata e primo gradino posto subito dopo di essa, una persona non dotata di particolare abilità deambulatoria possa inciampare e cadere in difetto del corrimano al quale appoggiarsi. È una conseguenza normale indipendente dall’esistenza di veri e proprie insidie o trabocchetti».

Scrive il giudice che «il condominio Zeta Due Direzionale 70, custode della cosa, doveva provare che la caduta era dovuta a un fatto imprevedibile e inevitabile ma non l’ha fatto. E un testimone, l’uomo che ha soccorso la donna inciampata e ferita, non ha riferito indizi che facciano pensare a un concorso colposo da parte della vittima».

Per questi motivi il giudice ha accolta la richiesta di risarcimento danno. La somma proposta dall’avvocato della donna pare congrua perché basata sulle cosiddette Tabelle di Milano e il giudice riconosce che la vittima non ha neppure chiesto una rivalutazione della somma per l’invalidità permanente e il danno subito, «quest’ultimo da attribuire stanti gli elementi di reato di lesioni colpose»:

Il calcolo finale, indicato nella condanna del condominio, è di 6.996 euro più spese legali.

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