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Fisco Facile, una buona notizia: confermato il “bonus mobili”

Fisco Facile, una buona notizia: confermato il “bonus mobili”

Gli acquisti consentiti di arredi ed elettrodomestici, le condizioni e le modalità di pagamento previste

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L’agevolazione fiscale denominata “bonus mobili” con la legge di bilancio è stata prorogata fino al 31 dicembre 2018.

Il bonus, prorogato quindi a tutto l’anno in corso, è riconosciuto per gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile ristrutturato.

Nello specifico si esprime in una detrazione Irpef del 50 per cento, da calcolare su un tetto massimo di spesa di 10mila euro per unità immobiliare, e va ripartito in dieci quote annuali di pari importo. La legge non ha introdotto novità sui beni agevolabili, sulle tipologie di interventi che danno diritto all’agevolazione, sulle modalità di pagamento e sulla documentazione da conservare.

Riguardo gli acquisti agevolati, i beni devono essere nuovi e destinati ad arredare l’immobile che si ristruttura. Rientrano nell’agevolazione ad esempio: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze. Ma anche i materassi e gli apparecchi di illuminazione, poiché costituiscono un “necessario completamento dell’arredo” dell’immobile ristrutturato. Non sono ammessi, invece, tende e tendaggi o altri complementi di arredo. Per quanto riguarda i grandi elettrodomestici, il beneficio spetta per quelli con etichetta energetica di classe A+ o superiore (per i forni A o superiore).

I grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica sono agevolabili a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo. Nell’importo delle spese detraibili possono essere incluse anche quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

Per quanto concerne le condizioni per ottenere il bonus, occorre aver realizzato un intervento di recupero del patrimonio edilizio e usufruire della relativa detrazione, sia su una singola unità immobiliare sia su parti comuni di edifici residenziali. Ci sono dei però: l'intervento ad esempio, non può essere richiesto quando si realizzano posti auto o box di pertinenza dell’abitazione o quando sono stati effettuati interventi diretti all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Fondamentale: la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui si comprano i beni. Non è importante, invece, che le spese di ristrutturazione siano state sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.

Per le modalità di pagamento, sono bonifico bancario o postale, carta di credito o carta di debito le modalità richieste dalla norma per fruire dell’agevolazione. Non sono ammessi contanti, assegni bancari o altri mezzi di pagamento. Non è obbligatorio l’uso del bonifico soggetto a ritenuta appositamente predisposto dalle banche e da Poste Spa per le spese di ristrutturazione edilizia. Stesse modalità sono richieste per il pagamento delle spese di trasporto e di montaggio dei beni. Da ricordare che è bene conservare, per poterli presentare in sede controllo, i documenti dai quali si evince la classe energetica dell’elettrodomestico acquistato, se previsto l’obbligo dell’etichetta o, in caso contrario, una dichiarazione che attesti che per il prodotto acquistato non è ancora previsto tale obbligo.

Infine, per dimostrare la data di avvio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio, devono essere conservati eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla legislazione edilizia, a seconda del tipo di lavoro da realizzare. Per gli interventi che non prevedono comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente attestare la data di inizio lavori con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Giorgio Guandalini

dottore commercialista

revisore contabile



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