I nuovi incentivi all’occupazione
Riduzioni contributive per chi assume giovani sotto i 30 anni con contratti a tempo indeterminato
La Legge di Bilancio 2018 introduce un nuovo incentivo all’occupazione. È infatti previsto che i datori di lavoro, dal 1° gennaio scorso, possono assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, lavoratori di età inferiore a trent'anni che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, la norma comprende anche i lavoratori che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età.
Vediamo in cosa consiste: l’incentivo prevede una riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di 3.000 euro annui . L’esonero contributivo trova applicazione anche: 1) in caso di prosecuzione a tempo indeterminato, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato; 2) nel caso di trasformazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, di un contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il requisito dell’età anagrafica al momento della trasformazione. Si precisa che per godere degli incentivi contributivi i datori di lavoro non devono avere effettuato nei mesi precedenti licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo oppure licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore. Inoltre è utile ricordare che l’eventuale licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero entro i 6 mesi dall’assunzione del lavoratore stesso, comporta la perdita dell’incentivo e il recupero delle quote già fruite.
Passiamo ai limiti della norma. Dall'agevolazione vengono esclusi tutti coloro che, seppur giovani, hanno avuto un contratto a tempo indeterminato e per i più svariati motivi ora si trovano disoccupati o perché avevano deciso di licenziarsi o perchè sono stati licenziati. Evidente che la legge pone una disparità tra gli stessi giovani a discapito di quelli che avevano un lavoro stabile. A quasi trent'anni avere avuto un lavoro stabile non può essere una discriminante. La questione, però, riguarda anche i datori di lavoro: come faranno costoro ad avere la certezza che il giovane non ha avuto precedenti rapporti a tempo indeterminato? Dovranno chiedere (non essendo sufficiente una autocertificazione e non essendoci più, da anni, il libretto di lavoro) un “certificato storico” di iscrizione nelle liste per l’impiego con aggravio di burocrazia e, tra l’altro, i data base dei Centri per l’impiego non registrano, sempre, i rapporti instaurati in altre regioni. Tutto questo, per un errore involontario, potrebbe anche produrre un recupero dello sgravio contributivo con applicazione di sanzioni nel quinquennio successivo. Ma, come diceva un vecchio adagio, piuttosto che niente...
Giorgio Guandalini
dottore commercialista
revisore contabile
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