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Lavori antisismici, c’è il bonus

Lavori antisismici, c’è il bonus

L’agevolazione permane anche quando l’immobile è posseduto da una società e viene dato in affitto

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Il “sisma bonus” può essere fatto valere quando gli interventi sono realizzati su immobili posseduti da società e non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione. È questo, in breve sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate il 12 marzo con la risoluzione n.22/e. Il documento di prassi in esame illustra i criteri da utilizzare per usufruire della detrazione d’imposta relativa alle opere necessarie per l’adozione di misure antisismiche, prevista dall’articolo16, comma 1-bis, del Decreto Legge 63/2013.

Vediamo cosa prevede in sintesi la norma. La disposizione prevede che per le spese sostenute per lavori antisismici – in particolare l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica – realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente, spetta una detrazione pari al 50%, elevabile al massimo all'85% qualora sussistano determinate condizioni, “fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno”. La recente Risoluzione che chiarisce e di fatto amplia la platea dei beneficiari di questa norma, prende spunto da un'istanza con la quale si chiede se possono fruire dell’agevolazione gli interventi di miglioramento sismico di un immobile di proprietà adibito a ufficio, specificando che tale immobile, dopo i lavori di ristrutturazione, sarà destinato alla locazione e non più all’uso diretto. L’Agenzia nel rispondere ricorda, in primo luogo, che la norma agevolativa, secondo le ultime modifiche, ha esteso i benefici anche agli immobili ubicati in zona sismica 3 e ha ridotto alla metà il periodo di fruizione della detrazione e incluso anche gli immobili residenziali diversi dall’abitazione principale.

L'Agenzia delle Entrate rammenta i chiarimenti già forniti con la Circolare n.29 del 2013 (sebbene fosse inerente alla prima stesura della legge) sull’individuazione delle unità oggetto di agevolazione, le quali dovevano essere localizzate in zone sismiche ad alta pericolosità, ad attività produttive o, secondo la versione aggiornata, anche a fini residenziali. In questa ultima Risoluzione, precisa l’Agenzia, le unità adibite ad attività produttive sono quelle in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali. Alla luce di tutto questo, come pure del quadro normativo e di prassi, considerando che non sussistono ulteriori vincoli di natura soggettiva o oggettiva per la fruizione del beneficio, l’Agenzia ritiene che l’agevolazione possa essere riconosciuta anche se gli immobili posseduti dalla società siano destinati alla locazione.

Giorgio Guandalini

dottore commercialista

revisore contabile



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