Gazzetta di Modena

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Modena, buoni fruttiferi non pagati: Poste condannate

di Carlo Gregori
Buoni postali fruttiferi
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Buoni postali fruttiferi

La sentenza del Tribunale Civile di Modena dopo un decreto ingiuntivo contestato da Poste Italiane riconosce che i titoli postali si possono riscuotere anche senza un documento congiunto degli eredi. Poste condannate a pagare le spese di giudizio

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MODENA. Il Tribunale Civile di Modena ha condannato Poste Italiane e ha ordinato di eseguire un decreto ingiuntivo di due anni fa che permette all’erede di un titolare di buoni postali fruttiferi di liquidare la sua parte. Le Poste si erano rifiutate adducendo come motivo che per avere i soldi l’erede doveva allegare tutte le carte sul procedimento di successione a un modulo che gli era stato consegnato al momento della richiesta. Il giudice di Modena – terzo caso in Italia dopo Lecco e la Corte d’Appello di Milano – ha invece ordinato alle Poste di liquidare quella posizione perché è pieno diritto del creditore scambiare i titoli coi soldi e può farlo anche chi subentra dopo il decesso del titolare.

La sentenza di Modena è importante non solo perché riguarda un caso che interessa molti eredi ma anche per le modalità con le quali è stata finora ostacolata la riscossione. Finora infatti Poste Italiane continuava a rifiutarsi di liquidare un buono postale fruttifero senza la denuncia di successione e senza la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto. Il rifiuto di Poste Italiane era causa di gravi danni per il possessore del titolo che, in tanti casi, non poteva trovare tra gli eredi tutti gli aventi diritto nel caso di un contitolare del buono “premorto” e quindi era ostacolato alla riscossione o doveva rinunciare.

A Modena, in realtà, il tribunale aveva già reagito nel 2016 emettendo un decreto ingiuntivo che obbligava Poste italiane a pagare l’erede di una donna modenese deceduta che aveva lasciato al figlio la sua quota di buoni fruttiferi postali cointestati a lei per 35.760 euro. Il figlio aveva provato a riscuoterli, ma il modulo che gli era stato consegnato lo obbligava a mostrare il consenso di tutti gli eredi. Un’operazione lunga, costosa e complicata. Ritenendo questo atteggiamento ingiusto, si è rivolto al giudice ottenendo ragione. Ma le Poste si sono messe di traverso avviando una causa civile.

Le Poste spiegano di non voler rimborsare quei buoni fruttiferi perché, in caso di decesso del contitolare del buono emesso prima del dicembre 2000, diventa inefficace la clausola “Pari facoltà di rimborso” (Pfr) che si torva sul documento cartaceo. Considerando non applicabile il Dpr 256 del 1989, le Poste sostengono quindi che possono rimborsare a favore di tutti gli aventi diritto o degli eredi dell’intestataria deceduta oltre che del cointestatario superstite solo a patto che venga consegnata la documentazione che chiede su tutti gli eredi.

L’erede ha invece replicato che la clausola invocata dalle Poste non era applicabile perché incompatibile con questa tipologia di titoli di credito. Sottolinea che il rifiuto di Poste Italiane si fonda esclusivamente “su norme aziendali vincolanti solo per i suoi dipendenti e non nei confronti dei clienti”.

Il giudice ritiene infondata questa opposizione a un ordine del tribunale e invece ritiene applicabile le norme del decreto del 1989 invocato dalle Poste – che ha una clausola che permette il rimborso dei buoni postali “a vista” negli uffici - e anzi rileva che la cointestazione a firma disgiunta di un buono postale determina “la solidarietà dei creditori; quindi ciascuno di loro ha diritto di chiedere al debitore l’adempimento legale e di conseguire dall’intermediario (le Poste, ndr) la liquidazione dell’intero saldo”.

«Il decesso del cointestatario – scrive il giudice nella sentenza – non estingue il diritto a ritirare l’intera provvista del buono postale”. In altre parole, il titolare può ritirare la sua parte disgiuntamente da altri titolari. “La solidarietà dei creditori – scrive il giudice – sopravvive alla morte di uno di loro». Per questo viene confermato il decreto ingiuntivo e le Poste Italiane sono condannate a pagare le spese legali.


 

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