Addebito infondato: condannato l’Inps
Collaboratore non era subordinato allo studio: annullata cartella di 17mila euro per mancati contributi
Un rapporto di collaborazione non è per forza subordinato: chi collabora con uno studio professionale non è un elemento che prende ordini da chi comanda, ma può svolgere un’attività di consulenza autonoma in base ad accordi presi col cliente che lo incarica più che con lo studio. Se poi la sua subordinazione è solo dichiarata da atti pubblici ma non provata, come un controllo dell’Ispettorato del Lavoro, allora non è utilizzabile. Per questo il Tribunale del Lavoro di Modena ha condannato l’Inps a pagare le spese processuali e ha dichiarato “inefficace” una cartella da 17.700 euro per contributi previdenziali presunti ma non provati.
La causa è stata avviata nel 2014 da un importante studio legale di Modena che si era visto notificare il pagamento dovuto per i contributori previdenziali sui un suo collaboratore: un avvocato dipendente della Camera di Commercio che si appoggiava allo studio per consulenze.
Lo studio aveva contestato l’addebito ricordando come l’Inps e prima ancora l’Ispettorato del Lavoro avevano ritenuto che il collaboratore fosse in realtà un elemento subordinato alle attività di quello studio. In realtà, spiegano gli avvocati, non solo aveva già terminato il suo rapporto al momento dell’ispezione ma aveva svolto solo incarichi autonomi per determinati clienti e aveva scritto pareri e relazioni su alcune questioni senza avere alcun subordinazione o pressione da parte dello studio.
Invece, è successo che il verbale degli ispettori è stato trasmesso all’Inps che lo ha fatto suo senza aggiungere altro e ha chiesto i contributi per l’anno 2012 per quel collaboratore ritenuto subordinato. Per definire un collaboratore subordinato anziché autonomo bisogna chiarire in cosa consiste la subordinazione. «L’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato - spiega il giudice - è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro».
Il giudice ricorda che è l’ente che contesta l’onere contributivo (l’Inps, in questo caso) a doverlo provare.
«E tale prova in questo caso non è stata data - aggiunge il giudice - visto che l’Inps è rimasto contumace». Il verbale ispettivo poi non prova nulla: considerando che il collaboratore aveva già concluso il suo rapporto, in mancanza di altri elementi le considerazioni nel verbale non costituiscono prova di niente. Di qui l’annullamento della cartella e la condanna dell’Inps a pagare le spese del processo.
Carlo Gregori
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