Gazzetta di Modena

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«Anziani, la retta non ricade sugli eredi»

di Carlo Gregori
«Anziani, la retta non ricade sugli eredi»

La sentenza: «Il Comune non può più rivalersi sui figli per le spese non pagate, dopo la Riforma spetta al Servizio sanitario»

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Non sono i figli o gli eredi a dover pagare le rette in sospeso degli anziani non autosufficienti assistiti da un Comune e poi deceduti. È un conto che, dopo la Riforma sanitaria, spetta da pagare al Servizio Sanitario Nazionale. Quindi, i Comuni non possono più rivalersi sui parenti dell’assistito defunto per recuperare le spese. Lo stabilisce una sentenza del giudice Emilia Salvatore del Tribunale Civile di Modena. Una sentenza importante che fa il punto su una questione che interessa tantissime famiglie modenesi che hanno a che fare con le ultime cure non solo sanitarie a parenti anziani che non possono può arrangiarsi da soli ma hanno bisogno di un aiuto, a volte anche continuo, in una struttura.

Il caso è stato sollevato dai figli di un’anziana non autosufficiente contro il Comune di Ravarino che aveva ottenuto due decreti ingiuntivi dopo la morte dell’assistita. Il Comune aveva infatti mandato ingiunzioni di pagamento per i ratei di degenza della casa protetta “Dalla Chiesa” per gli anni del quinquennio 2003-08. La richiesta di pagamento totalizzava a 5.927 euro. I figli dell’anziana hanno però contestato che esistesse il diritto di surroga sbandierato dal Comune verso di loro per i pasti forniti alla madre. Si lamentavano anche dell’incertezza sul credito che il Comune vantava: non veniva fornita nessuna prova delle spese sostenute per lei.

Il Comune ha replicato davanti al giudice che quelle spese erano state «idoneamente documentate in atti». E che l’azione verso i figli non era di surroga ma proprio di diritto successorio. Era una richiesta diretta proprio ai figli per le rette che la madre assistita non aveva pagato: per questo concludeva sostenendo che la conferma dei decreti ingiuntivi.

Il giudice ha accolto le ragioni dei figli ricordando che i soldi pretesi dal Comune di Ravarino riguardano il ricovero di un’anziana in una casa protetta per una quota che spetta ai familiari senza specificare l’entità del credito, dei servizi erogati e della quota a carico dei familiari e senza alcuna indicazione delle norme di legge che il Comune applica.

Scrive il giudice nella sentenza: «Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dopo la Riforma sanitaria il principio generale è quello della erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini e in particolare, in caso di anziani non autosufficienti, l’attività va considerata di competenza del Servizio sanitario».

«La legge di Riforma sanitaria - si legge nella sentenza - ha dunque prodotto un forte ridimensionamento della legge 1580 del 1931. Il Comune può agire per gli oneri anticipati in rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati alla prestazione alimentare». Ma in questo caso non si tratta «di soggetti tenuti in proprio o come eredi alla relativa obbligazione». Questo anche se l’azione del Comune non è riconducibile a prestazioni dovute al Servizio sanitario dato che hanno una natura assistenziale.

Il Comune, sostiene il giudice, non ha fornito nessuna prova della prestazione fornita all’anziana e su quanto resta da pagare. Per questo il giudice accoglie l’opposizione dei figli e revoca i decreti di ingiunzione «per non essere provato il relativo credito» e quanto effettivamente dovrebbero ancora pagare al Comune.

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