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Caso Cardiologia, la Cassazione: «Prof. Modena: non dati falsi, ma errori»

di Carlo Gregori
Caso Cardiologia, la Cassazione: «Prof. Modena: non dati falsi, ma errori»

Le motivazioni della sentenza della Suprema Corte: «Le due lettere contenevano elementi inesatti ma non c’è prova che lo fece con dolo. Condanna annullata»

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MODENA. Ricorso fondato: annullamento e assoluzione. I due ultimi reati che la vedevano condannata erano insussistenti. La Cassazione, nelle motivazioni appena pubblicate, scagiona la professoressa Maria Grazia Modena anche per i reati residui già confermati in Appello. I giudici di Roma ritengono che in entrambi i casi il fatto non sussiste. Vuoi perché in un caso si tratta di un errore che non è doloso ma al limite colposo, oltre che basato su una equivoca interpretazione di una telefonata intercettata, e vuoi perché nell’altro l’ipotesi di accusa resta teorica perché priva di elementi di sostegno concreti.

Viene accolto solo il ricorso della cardiologa, fino al 2012 a capo della Struttura complessa del Policlinico finita sotto accusa nell’inchiesta condotta dal Pm Marco Niccolini e dai Nas. Bocciati quelli della Procura generale, della Regione, degli amici del Cuore e del Policlinico perché troppo generici o senza argomenti esplicativi.

RICORSO ACCOLTO. Il professor Luigi Stortoni e l’avvocato Massimiliano Iovino, difensori della prof. Modena, avevano infatti chiesto un annullamento della condanna confermata in Appello, dopo che la stessa corte di Bologna l’aveva assolta dai reati più gravi di associazione a delinquere, corruzione, e abuso di ufficio. La Suprema Corte ritiene che abbia ragione. Vediamo perché.

LETTERE E FALSI. I due falsi contestati alla cardiologa riguardavano due lettere ufficiali e interne al Policlinico nelle quali, secondo l’accusa e anche i giudici, la Modena «attestava falsamente». I giudici notano che «va innanzitutto considerato che la Corte di Appello non ha tenuto conto di avere in pratica escluso la sussistenza di quel quadro di condotte nel cui contesto poteva ricostruirsi il carattere doloso delle falsità e, quindi, ha fondato la responsabilità della ricorrente su argomentazioni sostanzialmente generiche».

UN EQUIVOCO. Passando ai due casi, il primo risalente all’11 luglio 2011. Riguarda la risposta che la direttrice dà al direttore generale Stefano Cencetti sui “casi avversi” delle sperimentazioni che aveva gestito il prof. Sangiorgi. La Modena aveva trasmesso una lettera predisposta dal cardiologo dello staff Giuseppe Biondi Zoccai e che le lei aveva firmato come responsabile. Attestava una notifica che, secondo la Corte d’Appello, non è mai avvenuta. Secondo i giudici lei lo sapeva e l’aveva detto anche in una telefonata al un collaboratore intercettata dai Nas l’8 luglio, quindi tre giorni prima. Questo aspetto avrebbe comprovato la sua colpevolezza: la telefonata proverebbe insomma che c’era la volontà di attestare il falso. Ma la telefonata è stata mal interpretata, scrive la Cassazione: c’è stata «evidente confusione». In realtà, la Modena, si legge ora, manifestava tutto il suo stupore «se gli eventi avversi fossero stati segnalati al comitato etico e se fossero stati comunicati al promotore dello studio».

UN ERRORE. Il secondo falso contestato riguarda un’altra comunicazione, quella del 21 giugno. La Modena scrive a Cencetti che i pazienti “arruolati” nelle sperimentazioni sono 15 e non vi sono eventi avversi. Ma quattro giorni dopo, «a seguito di visita di monitoraggio dello studio», emerge che i pazienti sono 15, due di più insomma, e ci sono ben 11 Sae. Secondo i giudici di Appello è qui che si noterebbe il dolo del falso creato dalla cardiologa. Anche se il numero poteva essere frutto di un semplice errore, mancavano proprio i consensi informati di due pazienti. Ma anche in questo caso la Cassazione nota l’incongruenza: la stessa Corte d’Appello scrive «che non si trattava di circostanze a conoscenza diretta della ricorrente ma su un latro cardiologo (Politi) a fornire le informazioni non veritiere, poi inserite nella missiva predisposta dalla dottoressa Lambertini». Un dolo? No, secondo la Suprema corte; al massimo, una colpa. Il cui movente sarebbe del tutto irrilevante. Ora si tiene conto anche del motivo della differenza: «Nel momento in cui la lettera fu portata alla firma della Modena non si aveva notizia dei Sae emersi oltre un mese dopo. Quindi nessun falso era possibile».

L’ANNULLAMENTO. Tirando le somme, la Cassazione ritiene il ricorso fondato e ordina «l’annullamento senza rinvio per insussistenza di falso» perché «il fatto non sussiste». Aggiunge la Suprema Corte: «Difatti non vi sono le condizioni che giustificano un annullamento con rinvio in quanto l' ipotesi di accusa, allo stato, è priva di qualsivoglia elemento a sostegno né ne vengono prospettati; un nuovo giudizio in sede di rinvio, quindi, non consisterebbe in un nuovo e più completo esame del materiale probatorio, ma nella ricerca “esplorativa” della eventuale esistenza di un corpo probatorio di quella che, a tale punto, è una mera prospettazione. Si tratterebbe di prosecuzione del giudizio in una condizione che non giustificherebbe neanche un rinvio a giudizio in sede di udienza preliminare (per mancanza di un "corpo" indiziario minimo a sostegno della accusa)».
 

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