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Volontariato, ecco cosa cambia

Volontariato, ecco cosa cambia

Regole per garantire pubblicità patrimoniale ed economica di enti che hanno rilevanza crescente

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Il volontariato in Italia sta assumendo sempre più rilievo come pure molti enti che non hanno scopo di lucro e che intervengono nel settore del volontariato. Tutti questi enti, istituzioni e organizzazioni promuovono e svolgono attività economiche nei più svariati settori e contribuiscono all'incremento del Pil nazionale.

I nostri legislatori hanno voluto, con una recente normativa, creare una forma di pubblicità patrimoniale ed economica per questi enti che nel loro complesso muovono un'economia che vale centinaia di milioni di euro.

Per quanto riguarda le informazioni sociali, gli enti del terzo settore, fra cui le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, hanno l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi (entrate) e degli oneri (uscite, costi sostenuti) dall'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste del bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del terzo settore che abbiano degli introiti inferiori a 220mila euro annui può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Questa norma non si applica agli enti del terzo settore non commerciali, fra cui le organizzazioni di volontariato, per le quali il limite delle entrate scende a 50mila euro annui. I bilanci vanno redatti utilizzando la modulistica definita da un decreto del Ministero del lavoro, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore.

È utile ricordare che le norme di cui scriviamo entreranno in vigore a partire dal 2018, per cui il primo bilancio che dovrà rispettarle sarà quello, appunto, dell'esercizio 2018 redatto e approvato nell'anno 2019.

L'organo di amministrazione (amministratore unico o consiglio di amministrazione) dell'ente deve documentare il carattere secondario e strumentale della o delle attività diverse da quelle di interesse generale nella relazione al bilancio o nella relazione sulla propria missione. Ad esempio le attività di natura commerciale che si sono avviate per sostenere le finalità sociali. Gli enti del terzo settore non iscritti nel Registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Questa norma è importantissima per realizzare la pubblicità e la trasparenza dei bilanci delle organizzazioni non profit.

Oltre al bilancio civilistico, gli enti del terzo settore con entrate annuali superiori a un milione di euro dovranno depositare il loro bilancio sociale presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Tale documento dovrà essere redatto secondo linee guida definite con un decreto del Ministero del lavoro, tenuto conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente: ad esempio per ammontare delle entrate, del patrimonio e del numero degli associati, dei dipendenti e dei collaboratori, anche volontari, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Gli enti del terzo settore con entrate annuali che sono superiori a centomila euro hanno l'obbligo di pubblicare annualmente e di tenere aggiornati sul proprio sito Internet o sul sito della rete associativa a cui aderiscono, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati .

Giorgio Guandalini

dottore commercialista

revisore contabile



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