Danni da cinghiale: niente rimborsi si doveva prevenire
La proprietà chiamò la Provincia dopo la devastazione Le prove non bastano, giudice nega risarcimenti a due fondi
Non basta chiedere il rimborso dei danni provocati dai cinghiali sui propri campi, soprattutto se si perdono colture pregiate. Bisogna dimostrare con prove chiare chi ha provocato il danno, soprattutto se non si è fatto niente per prevenirli o non si sono curate le misure prese dall’Atc per proteggere il fondo da incursioni animali.
La sentenza depositata dal giudice civile Susanna Cividali è di grande interesse per gli agricoltori che hanno a che fare con perdite del raccolto causate dalla fauna selvatica. Come noto, gli animali selvatici sono parte del patrimonio indisponibile dello Stato e in base alle leggi regionali dell’Emilia-Romagna è proprio la Regione in ultima istanza a rispondere in caso di danni. Questa volta il proprietario di due fondi, uno a Maranello sotto l’Atc 2 e l’altro a Lama Mocogno sotto l’Atc 3, a chiamato in causa sia gli Atc (Ambiti territoriali di caccia) che la Provincia di Modena, che al processo è risultata estranea a ogni responsabilità in solido.
Il caso, piuttosto tipico nella nostra provincia, riguarda la perdita di colture pregiate: 13.500 euro di valore complessivo sul mercato (in base alla Borsa Merci di Bologna) di orzo biologico e di sorgo gentile.
Il giudice però ricorda che la Cassazione ha fissato un criterio specifico per i danni da animali selvatici: l’onere della prova nel ricollegare la perdita della coltura con il passaggio di animali è a carico del danneggiato; la sua prova deve dimostrare che il danno è ricollegabile a negligenze degli enti amministrativi che dovevano prevenirli e dovevano controllare l’operato dei cacciatori in quanto mandatari degli Atc.
Ma dalla documentazione portata in causa emerge che il proprietario del fondo di Lama presentò la richiesta di prevenzione del fondo nel 2013 con un modello compilato nel 2009 mentre la richiesta di risarcimento risaliva al 2012: la richiesta di prevenzione è insomma arrivata addirittura dopo la richiesta di risarcimento danni. Nonostante questo, è emerso che l’Atc aveva spontaneamente deciso si di prevenire danni mettendo un filo elettrico attorno al campo coltivato ma il filo non è mai stato curato ed è rimasto quasi a livello del suolo tra l’erba alta. Questo episodio dimostra in ogni caso, secondo il giudice, che l’ente territoriale ha fatto la sua parte nella manutenzione. Per questo il proprietario, scrive il giudice, «non ha agito tempestivamente per la richiesta di prevenzione né sottoposto i danni cagionati ad alcuna perizia tecnica. Inoltre i danni sono stati riscontrati nel momento in cui le produzioni erano già state manomesse e non è provato che il fatto che questi danneggiamenti siano ricollegabili con certezza al passaggio della fauna piuttosto che ad altra causa». Esito simile per l’altro fondo, quello di Maranello. In questo caso la richiesta di interventi di prevenzione è pervenuta alla Provincia nel 2012 indicando la causa in una serie di possibili animali selvatici e solo un mese dopo è stata registrata dalla Provincia per richiesta di risarcimento danni causati dai cinghiali sul sorgo gentile, richiesta trasmessa all’Atc2. E quando alcuni guardiacaccia dell’Atc 2 sono andati a controllare il fondo, al termine del sopralluogo hanno verbalizzato che non c’era alcuna protezione e non era mai stata chiesta a loro alcuna domanda di prevenzione. Per questi motivi il giudice condanna la proprietà a 6mila euro per spese di lite e 4.800 per spese legali.
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Gazzetta di Modena per le tue notizie su Google
