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Le attività detenute all’estero

Le attività detenute all’estero

Per queste tipologie è importante compilare con attenzione il quadro RW: ecco le modalità

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ll quadro RW è stato istituito ai fini del monitoraggio delle attività detenute all’estero dai soggetti fiscalmente residenti in Italia.

Tale quadro deve essere compilato dai contribuenti che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria sia a titolo di proprietà sia a fronte di qualunque altro diritto reale. Sui valori indicati in tale quadro il contribuente, se sussistono i requisiti previsti dalla norma, assolve le imposte patrimoniali ossia l’Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e l’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).

Il quadro RW nel tempo ha subito notevoli modifiche: dall’anno 2013, infatti, non sono più previste le sezioni relative al monitoraggio dei trasferimenti da, verso e sull’estero effettuati con riferimento alle suddette attività. I soggetti obbligati al monitoraggio fiscale sono: le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e i soggetti equiparati residenti in Italia. Con riguardo alle persone fisiche, al fine di stabilire la residenza fiscale nel territorio dello Stato, si deve fare riferimento alla nozione contenuta nell’articolo 2, comma 2 del Tuir in base alla quale si considerano residenti “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. Devono inoltre ricomprendersi le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

Resta fermo che i soggetti interessati devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I contribuenti sono tenuti agli obblighi dichiarativi nell’ipotesi di detenzione di attività, finanziarie e patrimoniali, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni. Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. Le istruzioni escludono l’obbligo di monitoraggio in ipotesi di mera delega a operare per conto dell’intestatario come nel caso di amministratori di società. Nell’ipotesi in cui le attività finanziarie o patrimoniali estere siano detenute in comunione o cointestate, l’obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all’intero valore delle attività e con l’indicazione della percentuale di possesso.

L’obbligo di monitoraggio sussiste anche nel caso in cui le attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona (ad esempio effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali formalmente intestate ad un trust residente o non residente). In particolare devono essere indicati gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria nonché gli investimenti in Italia e le attività finanziarie italiane, detenute tramite fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari.

Il concetto di titolare effettivo: sono inoltre tenuti agli obblighi di dichiarazione anche i soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, risultano titolari effettivi dell'investimento. Sebbene la normativa antiriciclaggio si riferisca esplicitamente soltanto alle persone fisiche, ai fini dell’obbligo di compilazione del quadro RW, lo status di “titolare effettivo” è riferibile anche agli altri soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio e cioè agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate residenti in Italia. Ciò che emerge dal confronto della normativa previgente con quella attuale, è che nella sostanza non è cambiata la modalità di identificazione del titolare effettivo, diversamente per i trust, quanto precisava anche la C.M. 38/E/2013, dovrà essere rivisto. Le partecipazioni in società estere quotate in mercati regolamentati e sottoposte a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti vanno valorizzate direttamente nel quadro RW indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale che le stesse rappresentano in quanto è escluso in tal caso il verificarsi dello status di “titolare effettivo”. Tale modalità di compilazione del quadro RW non può essere utilizzata qualora il contribuente detenga una partecipazione rilevante in una società residente o localizzata in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni (Paesi "non collaborativi").

Giorgio Guandalini

dottore commercialista

revisore contabile



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