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Modena, il caso. Minaccia, ma non troppo il vicino di casa: assolto

di Carlo Gregori
Modena, il caso. Minaccia, ma non troppo il vicino di casa: assolto

Lite tra vicini finisce davanti al giudice per i toni di una frase di “avvertimento”

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Dire “Stai attento a quello che ti succederà!” senza aggiungere altro, né a parole né con gesti, secondo la Corte di Cassazione non è una minaccia vera. E’ così vaga e “depotenziata” che non presenta nessun pericolo annunciato che possa essere reale. Tanto più se viene detta durante un litigio acceso. Il motivo è che per diventare un reato la minaccia deve mostrare una concretezza tale da prospettare all’altro un possibile evento che gli procuri il male al punto da incutergli timore (se poi si realizza o no, non ha importanza per la minaccia in sé). Per queste ragioni qui riassunte la Cassazione ha assolto un 65enne che abita poco fuori Modena, originario di Fanano.

La vicenda risale a ormai sette anni fa quando, in un giorno di novembre, l’uomo oggi 65enne si mette a litigare con il vicino per una questione di sversamento di liquami suini. Durante la lite e le reciproche offese il nostro pronuncia quella frase. E proprio quelle parole sono rimaste la centro della vicenda processuale. Per avergli intimato di stare attento a cosa gli sarebbe capitato, è stato dapprima portato davanti al giudice di pace dall’avversario, ma il giudice onorario lo ha assolto. Allora, è ricorso in appello. Il processo si è svolto, come prevede la legge, davanti al giudice monocratico. L’accusa era di ingiurie e minacce. Il giudice lo ha assolto dal reato di ingiurie e, anche se ha dichiarato prescritte le minacce, ha stabilito che alla parte civile spettasse un risarcimento del danno. A questa decisione il 65enne si è ancora opposto chiedendo il parere della Suprema corte. Degli otto motivi, i giudici di Roma hanno ritenuto fondato solo quello che considerava insussistente l’accusa di minacce “in assenza della prova del dolo”. Secondo la Quinta Sezione è davvero così considerando che l’orientamento attuale prevede che “l’elemento essenziale del reato di minaccia è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'agente alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire”. Alla frase al centro del caso “non può attribuirsi valenza oggettiva intimidatoria, in mancanza di ulteriori aggiunte verbali e gestuali in grado di colorare e riempire di contenuti effettivamente minacciosi”. La frase, aggiungono i giudici, è scappata durante un acceso litigio tra vicini. Il carattere minaccioso va inquadrato nell’ambito di una lite che durava da molto tempo ed è stata detta senza aggiungere né gesti né parole che lasciassero intendere cosa gli avrebbe fatto se non la smetteva. Mancano elementi che dimostrino una “valenza minatoria”. Insomma, la frase non appare “dotata di una dubbia carica intimidatoria, non esplicitando l’ingiustizia del male prospettato”. Per questo, secondo la Suprema Corte, la condanna del giudice di Modena di due anni fa è “stata assunta in violazione del principio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, dato che il giudice non aveva disponibili ipotesi alternative razionali e plausibili per interpretare quella frase. Perciò la Cassazione annulla la sentenza “perché il fatto non sussiste”.

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