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Avviso bonario, ecco cosa fare

Avviso bonario, ecco cosa fare

Non ha valenza esecutiva e permette di regolarizzare o chiarire la posizione con modalità semplici

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Le comunicazioni di irregolarità, dette anche avvisi bonari, sono emesse dal Fisco a seguito dell'attività di controllo sulle dichiarazioni fiscali, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente o, comunque, in possesso dell'Agenzia delle Entrate. Le stesse comunicazioni possono derivare da controlli diretti a verificare la correttezza dei dati indicati nelle dichiarazioni e dei versamenti delle imposte, dei contributi dovuti attraverso un riscontro con la documentazione richiesta al contribuente oppure incrociando i dati presenti nelle dichiarazioni presentate anche da altri soggetti o trasmessi per legge all'Agenzia.

Un controllo formale o automatizzato con cui l'Agenzia comunica al contribuente che possono esservi incongruenze o errori nelle dichiarazioni fiscali o versamenti effettuati. Se il contribuente riconosce la validità della contestazione può regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, di una sanzione ridotta che è del 10% per il controllo automatizzato e del 20% qualora sia stato fatto un controllo formale. Ovviamente dovranno essere anche corrisposti gli interessi legali assieme al tributo eventualmente oggetto di contestazione. Se il contribuente invece ritiene non fondata la pretesa tributaria contenuta nella comunicazione allora può recarsi all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate fornendo gli elementi comprovanti la correttezza dei dati dichiarati in caso di comunicazioni di irregolarità derivanti dal controllo automatizzato; può telefonare al Centro di assistenza multicanale al numero verde 848.800.444, avvalersi dei servizi Pec (posta elettronica certificata) all'indirizzo : dc.sac.controllo_automatizzato@pce.agenziaentrate.it, oppure attraverso un intermediario qualificato, il quale provvederà anche alla presentazione dei documenti in caso di controllo formale, senza la necessità di doversi recare presso gli sportelli degli uffici. Consigliamo i contribuenti che vogliano recarsi presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate di fotocopiare tutti i documenti comprovanti le loro ragioni e di presentare una breve istanza con una spiegazione sommaria dell'accaduto. Tale memoria scritta dal contribuente e controfirmata non necessita di particolari formalità e in gergo tecnico viene definita “istanza di sgravio in autotutela”. L'Istanza di Autotutela permette al contribuente di potere, in via molto semplice senza aggravi di bolli o marche, sanare tali incongruenze, ovviamente qualora ne abbia le ragioni. Attenzione, queste comunicazioni non sono una vera e propria pretesa tributaria e quindi non sono altro che un mero invito al contribuente a fornire, in via preventiva, elementi chiarificatori di anomalie riscontrate in sede di controllo automatico o formale. Non sono quindi espressione di un atto di accertamento con valenza esecutiva, non contenendo una pretesa impositiva definitiva. Questi avvisi permettono al contribuente di regolarizzare semplicemente in anticipo (prima della cartella esattoriale) la propria posizione, usufruendo, se l'Agenzia avesse ragione, di sanzioni ridotte o permettendo al contribuente di correggere le imprecisioni contenute negli atti.

Giorgio Guandalini

dottore commercialista

revisore contabile



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