Ecco le normative sull’uso dei contanti: ora il divieto è esteso anche agli stipendi
È irrilevante che l’importo sia sotto la soglia di 3mila euro Sono esclusi i pagamenti a colf e badanti. L’antiriciclaggio
Dal primo luglio scorso i datori di lavoro non possono più pagare in contanti le retribuzioni ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori, anche se l'importo è sotto la soglia massima per la circolazione del denaro contante, prima stabilita in mille euro e ora aumentata a tremila.
Potranno essere usati solo mezzi di pagamento in grado di assicurare la tracciabilità del movimento di denaro, quindi bonifico bancario e assegno o altro mezzo atto ad assicurare un pagamento che non sia in denaro contante. E, come anticipato, a prescindere dalla somma trasferita. Bisogna inoltre fare attenzione perché la nuova previsione riguarda non solo i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a tempo determinato o parziale ma anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Sono escluse, invece, le prestazioni di tipo occasionale. Esclusi, inoltre, i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni e quelli riguardanti i servizi familiari e domestici. La colf o la badante, quindi, potrà ancora essere pagata in contanti, fermo restando che è consigliabile pagare con un mezzo tracciabile.
Altro parametro da tenere in considerazione è che qualora la disposizione risulti violata, ovvero non vi sia prova del pagamento, la sottoscrizione della busta paga non è prova dell’avvenuto pagamento.
Questa norma ha l'intento di combattere abusi nei confronti dei lavoratori e rendere più chiaro il rapporto con il datore di lavoro.
Riguardo le soglie generali per l'utilizzo del contante, va sottolineato che altre disposizioni sono già in vigore.
Le norme antiriciclaggio prevedono il divieto di trasferire denaro in favore di soggetti diversi per importi pari o superiori a tremila euro, in pratica, il contante si può usare fino a 2.999,99 euro. Un limite più elevato, pari a 9.999,99 euro, è previsto per le prestazioni effettuate dai commercianti verso turisti e viaggiatori extracomunitari.
A livello operativo, il commerciante al minuto o l’agenzia di viaggio deve effettuare una comunicazione preventiva alle Entrate indicando gli estremi del conto corrente su cui verserà il denaro ricevuto. Deve acquisire copia del passaporto del turista straniero e un’autocertificazione con la quale l’acquirente attesti di non essere né cittadino italiano, né un cittadino dell’Unione europea.
Riguardo i pensionati, dal 1° aprile 2012 le pensioni di importo mensile superiore a mille euro devono essere accreditate su un conto corrente bancario o postale, su un libretto postale o su una carta prepagata.
Un’altra norma riguarda il divieto di viaggiare con denaro contante al seguito uscendo dall’Italia, oppure facendovi rientro, per importi superiori a 10mila euro. In tale caso è obbligatorio rendere un’apposita dichiarazione valutaria in dogana. —
GIORGIO GUANDALINI
dottore commercialista
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