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«Bper sbaglia: nessuna prova che Samorì rubò i dati sui soci»

Carlo Gregori
«Bper sbaglia: nessuna prova che Samorì rubò i dati sui soci»

 La sentenza. Il giudice rigetta la richiesta di risarcimento di 30 milioni contro Modena Capitale: «La lista Futura aveva comunque diritto di usarli, nessuno è stato danneggiato»

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Modena Ci sono voluti dieci anni perché un giudice chiarisse - forte di due precedenti sentenze - che non esistono prove tra il furto di dati sui soci della Bper avvenuto nel 2008 e le attività della associazione Bper Futura guidata dall’avvocato Gianpiero Samorì. La rovente disputa è approdata alla recente sentenza del giudice Luca Primiceri che ha rigettato la richiesta dell’istituto bancario di ben trenta milioni di risarcimento avanzata a Bper Futura, Modena Capitale e Tessitore Srl. Il giudice sottolinea altri due aspetti importanti di questa vicenda. Primo, non esiste prova che i soci della banca siano stati danneggiati dal trafugamento dei dati. Secondo, l’utilizzo di dati era comunque lecito per Bper Futura, in quanto aveva pieno diritto di utilizzarli nonostante il rifiuto di fornirli dei vertici dell’epoca.

LA CAUSA CIVILE La causa civile è stata promossa dalla banca contro il socio antagonista a capo della lista Bper Futura al centro di accese polemiche e nel 2011 di un’assemblea soci tesa e piena di colpi di scena (con tanto di rissa). Come noto, il furto dei dati dei soci (allora Bper era una banca popolare cooperativa) è tuttora al centro di cause penali. Cause accantonate dal giudice civile. Quindi, a oggi nulla prova che il furto commesso dal dipendente sia stato commissionato da Samorì e dai suoi accoliti. Perciò il giudice ritiene infondate le richieste di Bper.

Ma vediamo da vicino il caso. Bper chiedeva 30 milioni a Bper Futura per risarcire «l’illecita acquisizione, detenzione, elaborazione ed utilizzo dei dati riservati della banca, e da Modena Capitale (società-cassaforte di Samorì) per i danni da illecita trasmissione dei dati del libro soci. I dati rubati nel 2008 dal bancario, scrive Bper, riguardano informazioni anagrafiche, utenze telefoniche, cellulari di clienti e soci usati «maldestramente al fine di proselitismo di Bper Futura». Se il furto è un fatto storico, il collegamento non è accertato; è ancora oggetto, come detto, di indagini e processi.

LA SENTENZA Ma quei dati, chiede il giudice, potevano essere acquisiti legittimamente? La sua risposta è sì. Due sentenze citate - del Tribunale di Modena (2010) e della Corte d’Appello di Bologna (2015) - «hanno accertato e dichiarato illegittimo il rifiuto di parte attrice (Bper) alla richiesta di consegna dell’estratto integrale del “libro soci”; ne discende - conclude il giudice - che Bper Futura, costituita da soci della banca, poteva disporre dei dati». Bper Futura poteva comunque disporne perché lo prevede anche l’Autorità Garante per la Privacy quando dice che «l’ispezione dei dati personali può avvenire senza che sia a tal fine necessario il consenso degli interessati». I dati possono infatti «essere utilizzati nell’ambito societario per le attività di dibattito, di proselitismo, di contatto e di informazione tra i soci, ovviamente sempre rispettando il principio di buona fede». Quanto al «presunto e generico disagio avvertito dai soci o clienti» lamentato da Bper, «non v’è traccia agli atti». —


 

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