Vino, una questione di etichetta
È inutile negarlo, quando ci troviamo a dover scegliere una bottiglia di vino in mezzo a tante altre, spesso e più o meno inconsciamente, veniamo influenzati dalla sua etichetta.L’evoluzione delle...
MODENA. È inutile negarlo, quando ci troviamo a dover scegliere una bottiglia di vino in mezzo a tante altre, spesso e più o meno inconsciamente, veniamo influenzati dalla sua etichetta.
L’evoluzione delle strategie di vendita basate sulla psicologia di chi compra ha portato molti produttori ad investire soldi per rendere la bottiglia esteticamente appetibile anche se talvolta la qualità del prodotto finale non riflette in alcun modo il fascino della confezione.
Per cercare di tutelare il consumatore si è reso necessario indicare in etichetta alcune informazioni obbligatorie ed oggettive per offrire maggiori garanzie sull’identità del prodotto, anche se come ben sappiamo la vera qualità ci verrà svelata sono avvicinando il calice prima al naso e poi alla bocca.
L’etichetta quindi è una sorta di biglietto da visita del vino e come tale deve lasciare spazio alla comunicazione di chi lo produce, ma anche descriverne oggettivamente alcune caratteristiche obiettive.
A livello europeo l’etichettatura delle bottiglie di vino è disciplinata da una normativa specifica, il Regolamento (UE) n. 1308/2013 e il Regolamento della Commissione Europea 607/2009 che elencano quali informazioni sia obbligatorio indicare precisando che devono essere raggruppate in un unico campo visivo e non distribuite davanti, dietro o magari sotto la bottiglia.
Queste informazioni ci dicono se il vino è stato prodotto secondo le regole di un disciplinare di Denominazione di Origine Protetta (in Italia DOC e DOCG) o di Indicazione Geografica Protetta (IGT): in questi casi ci troveremo davanti a nomi geografici (Barolo) a volte accompagnati dal vitigno (es. Brunello di Montalcino), altrimenti troveremo solo la dicitura Vino seguito dalla definizione del colore e a volte da particolari lavorazioni (frizzante) o dal grado zuccherino (amabile, dolce).
È obbligatorio indicare il nome dell’imbottigliatore o, nel caso di un vino importato, dell’importatore per conoscere l’ultimo anello della catena produttiva.
La dicitura “Prodotto in Italia” è richiesta dalla legge così come la quantità e la percentuale di alcol effettivo.
Da indicare anche la presenza di allergeni come derivati da uova o latte utilizzati per la chiarifica o di solfiti (sopra i 10mg/l) che oggi catalizzano a torto o a ragione le critiche anche dei meno esperti.
Obbligatoria per i vini DO e IG, laddove i disciplinari la prevedano, la specifica dell’annata se da essa provengono almeno l’85% delle uve.
La tracciabilità del prodotto deve essere riportata indicando il numero del lotto di produzione espresso col solo numero progressivo, o con l’annata (L1-L1/2018) oppure come progressivo numerico del giorno dell’anno (L365/2018) o ancora come data.
La nota del grado zuccherino è facoltativa, solo per gli spumanti è necessario indicare il livello post rifermentazione (Brut, Extra Brut, Dry ecc.).
Altri dati facoltativi solo per DOP e IGP sono l’uvaggio e l’azienda produttrice o il luogo caratteristico (abbazia, castello, rocca) mentre solo per i vini DOP la sottozona geografica o “vigna” e la sotto denominazione (Classico, Riserva o Superiore). —
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