Immobili e agevolazioni fiscali dopo separazione e divorzio
I benefici sono possibili ma deve emergere che l’attribuzione patrimoniale dall’uno all’altro coniuge o ai figli è fatta in funzione della separazione
In caso di separazione e divorzio, le attribuzioni patrimoniali, soprattutto quelle immobiliari, possono godere di agevolazioni fiscali per quanto riguarda le imposte indirette?
Si può dare una risposta positiva con alcune precisazioni. Il trasferimento patrimoniale, per beneficiare di agevolazioni fiscali, deve essere strettamente funzionale alla separazione o al divorzio, deve quindi emergere chiaramente, dagli atti processuali che l’attribuzione patrimoniale da uno all’altro coniuge o anche ai figli è fatta in funzione della separazione e/o del divorzio. Soprattutto quando i destinatari dell’attribuzione non sono direttamente i coniugi, ma ad esempio i figli, è fondamentale che questo venga espressamente evidenziato o nella domanda di separazione e divorzio o nel verbale di udienza. Un generico richiamo al fatto della separazione e/o del divorzio, nell’atto di trasferimento di beni anche a favore dei figli non è sufficiente a garantire l’applicazione delle agevolazioni fiscali. L'estensione dell'agevolazione anche in questo caso si fonda sulla considerazione che gli accordi a favore dei figli, stipulati dai coniugi nella gestione della crisi matrimoniale, oltre a garantire la tutela obbligatoria nei confronti della prole, costituiscono, talvolta, l'unica soluzione per le controversie tra coniugi.
Pertanto, l'esenzione fiscale prevista dall'articolo 19 L.n. 74/1987 deve ritenersi applicabile anche alle disposizioni patrimoniali in favore dei figli disposte in accordi di separazione e di divorzio a condizione che sia previsto esplicitamente che l'accordo patrimoniale a beneficio dei figli, sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare. Le agevolazioni fiscali per i trasferimenti in oggetto prevedono l’esonero totale da qualsiasi imposta e tributo (imposta bollo, imposta registro, imposte ipocatastali, tasse e tributi di conservatoria e catasto, tassa archivio).
Dette agevolazioni sono riconosciute sia per le separazioni (consensuale o giudiziale) il divorzio (sia quello congiunto che quello giudiziale), e si estendono anche alle procedure mediante negoziazione assistita in quanto di fatto equiparate alle procedure giudiziali. Al contrario la separazione o il divorzio davanti all’ufficiale di Stato Civile, anche senza l’assistenza degli avvocati, non prevedono trasferimenti patrimoniali agevolabili, tuttavia va segnalato che in tali procedure di separazione e divorzio non è proprio previsto che le parti dispongano patrimonialmente di beni di qualsiasi natura, in quanto in questi casi gli aspetti patrimoniali non possono essere trattati e le parti dovranno disporne prima o dopo tra loro, con il ministero del notaio, se si tratta di beni immobili e comunque senza le agevolazioni specifiche previste per i trasferimenti in caso di separazione o divorzio. —
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