Vendita di appartamento e spese condominiali pendenti
In caso di trasferimento di un immobile in un condominio, per le spese condominiali pendenti al momento del trasferimento chi risponde?Quando si cede o si acquista un bene immobile che fa parte di un...
In caso di trasferimento di un immobile in un condominio, per le spese condominiali pendenti al momento del trasferimento chi risponde?
Quando si cede o si acquista un bene immobile che fa parte di un condominio, è opportuno interpellare prima l’amministratore di condominio per conoscere la situazione delle spese e degli oneri condominiali relativi a quell’unità immobiliare. Il venditore in tal modo sa che cosa deve ancora corrispondere come spese condominiali, il compratore sa che cosa non è ancora stato pagato per le stesse spese. Salvo poi accordi che le parti possono convenire anche in sede di atto di trasferimento e quindi davanti al notaio, è l’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile a regolare la disciplina delle spese condominiali. La disciplina prevista da questa noma, prevede che “chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa , per i contributi (le spese condominiali e gli altri oneri condominiali) maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto”. Pertanto se il venditore non adempie sarà comunque l’acquirente a doversene fare carico tuttavia con un limite ben preciso, previsto sempre dalla stessa norma “chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente”. Questa norma è di grande utilità per l’acquirente non solo perché limita la sua obbligazione sul pregresso, ma anche perché permette di sapere in anticipo l’ammontare di questa eventuale obbligazione, se come detto all’inizio, si è informato insieme al venditore, dall’amministratore di condominio, degli oneri presenti e non pagati. —
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