Ex moglie resta senza lavoro «Lui versi un assegno mensile»
L’ex coniuge obbligato dal giudice a versare una contributo di 150 euro a causa della «palese disparità di situazione reddituale» che si è venuta a creare
L’ex moglie, vicina ai 50 anni, non ha qualifiche professionali. I suoi mezzi economici sono inadeguati a mantenerla e fa sempre più fatica a procurarseli. E nulla fa pensare a come, col tempo, la sua condizione possa migliorare. Per questi motivi - in base al recentissimo “ritocco” della riforma decisa dalla Corte di Cassazione - tra lei e l’ex marito si crea sempre più un divario di capacità reddituale e quindi lei ha diritto a un assegno divorzile, anche se modesto: 150 euro al mese. Così ha deciso la Corte d’Appello civile di Bologna, al termine di una causa appellata da una donna modenese rimasta insoddisfatta dalla sentenza del Tribunale civile di Modena dell’anno scorso: i giudici avevano rigettato la sua richiesta di assegno divorzile (in base alle nuove indicazioni della Corte di Cassazione) stabilendo però un assegno di mantenimento di 200 euro al mese per il figlio maggiorenne (più quello per un altro figlio minore da 600 euro al mese).
I giudici d’appello iniziano ricordando che il figlio maggiorenne, avendo raggiunto l’indipendenza economica, dato che ha un lavoro autonomo e un reddito (è titolare di un’impresa individuale), non ha più diritto all’assegno del padre. Sull’assegno al figlio minore, nulla da dire. È invece da rivedere la questione della richiesta dell’assegno divorzile avanzato dalla donna dopo la riforma del “ritocco” deciso dalla Cassazione nel luglio scorso, una correzione di tiro della nuova interpretazione del 2017 che apre nuove possibilità alle donne che hanno bisogno di assistenza dall’ex marito perché vivono in uno stato di inadeguatezza di mezzi economici o hanno un’impossibilità oggettiva a procurarseli.
Tra i due ex coniugi modenesi, scrivono i giudici, esiste una «palese disparità di situazione reddituale».
La donna aveva perso il lavoro di commessa in un negozio di abbigliamento e aveva svolto altri lavo simili nel commercio di abbigliamento fino al 2016 quando con l’ultimo contratto “a chiamata” aveva perso il lavoro a fronte di un reddito lordo di eppure 5mila euro. L’ex marito è invece il titolare di una impresa artigiana che, anche se non ha dichiarato grandi cifre, va avanti. Ha proprietà immobiliari, una bella auto intestata al padre, mentre la donna è proprietaria di una villetta nel Reggiano regalata dai genitori che però si sono riservati l’usufrutto; ha un appezzamento di terra e anni fa ha venduto un appartamento. Ma tutto questo, sulla doglia dei 50 anni, rende il suo futuro incerto: è vero che la sua salute fisica non è minata e quindi può lavorare, ma la mancanza di qualifiche professionali «portano, d’altra parte, ad escludere che il reddito della appellante possa, nel tempo, essere suscettibile di sensibili incrementi», scrivono i giudici. Per questo il caso della modenese, secondo la Corte d’Appello rientra, tra i i criteri nuovi fissati dalla Suprema Corte: una volta accertata l’inadeguatezza dei mezzi e l’impossibilità di procurarseli, oggi i giudici le riconoscono il diritto all’assegno.
È giusto mantenere l’ex moglie? La risposta dei giudici è: sì, se si guarda alla situazione patrimoniale complessiva delle parti. Da sentenza, adesso le spetta un assegno da 150 euro al mese a partire dal giorno dello scioglimento del matrimonio. —
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