Sparisce la “pace fiscale” ma c’è la rottamazione ter
Il Parlamento ha apportato importanti modifiche rispetto alla prima versione: ora il decreto prevede novità per pagamenti rateali, Durc, versamento tardivo
Il Decreto Fiscale è legge e subito si nota che sparisce la pace fiscale mentre c’è il sí alla rottamazione ter.
L'iter parlamentare ha fatto subire alla legge numerose modifiche rispetto alla versione originaria pubblicata lo scorso 23 ottobre.
Per quanto riguarda la nuova edizione della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (rottamazione-ter), le novità riguardano: le modalità di pagamento rateale; gli effetti della definizione agevolata sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc); le conseguenze del tardivo versamento.
Riguardo al pagamento rateale, rimane ferma la possibilità di pagare il dovuto in un’unica soluzione entro la data del 31 luglio 2019.
In alternativa è possibile dilazionare il pagamento: il numero massimo delle rate viene elevato da 10 a 18, la prima e la seconda delle quali (ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) devono essere versate, rispettivamente, entro il 31 luglio e il 30 novembre 2019. Le restanti rate, invece, devono essere di pari ammontare e scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2020.
Per il rilascio del Durc, si consente il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, purché sussistano tutti gli altri requisiti di regolarità previsti dalla disciplina vigente per il rilascio del documento.
Riguardo alle conseguenze del tardivo versamento delle rate che non sia però superiore a cinque giorni, non scatta l’inefficacia della definizione e non sono dovuti interessi.
Si riconosce agli enti territoriali la facoltà di applicare le norme sulla definizione agevolata anche alle controversie tributarie che coinvolgono i loro enti strumentali.
Per la definizione agevolata riguardo le società e le associazioni sportive dilettantistiche, va detto che è stata soppressa la disposizione contenuta nella versione originaria del decreto legge, secondo la quale tali enti potevano avvalersi della dichiarazione integrativa speciale (la disciplina relativa a quest’ultima, infatti, è stata eliminata in sede di conversione del decreto).
Invece viene confermata la possibilità di avvalersi, con alcune specificità, della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e delle liti pendenti.
Riguardo alle irregolarità formali la norma prevede che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non incidono sulla determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta.
Il pagamento deve essere eseguito in due rate di pari importo entro le seguenti date: 31 maggio 2019 e 2 marzo 2020. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti e con la rimozione delle irregolarità o delle omissioni. —
Giorgio Guandalini
dottore commercialista
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