Fatturazione elettronica: le cinque cose da sapere
L’obbligo è entrato in vigore dal primo gennaio per quasi tutte le Partite Iva Cosa cambia, chi è esonerato, come funziona. C’è un ricorso contro l’Agenzia
Per i contribuenti italiani il nuovo anno è partito con quella che da molti è stata definita una vera e propria rivoluzione fiscale. Dal primo gennaio scorso è entrata in vigore la fatturazione elettronica.
COSA CAMBIA. D’ora in poi tutti i titolari di partita Iva, o quasi, dovranno effettuare le proprie fatture sul web e farle transitare dall’Agenzia delle Entrate che ha messo a punto il Sistema di Interscambio, definito SDI. L’obiettivo principale è impedire le false fatturazioni e recuperare gettito sottratto al Fisco. Come riporta il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, «l’obbligo di fattura elettronica,introdotto dalla Legge di Bilancio 2018,vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva, sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale».
GLI ESONERATI. L’obbligo della fatturazione elettronica però non riguarda tutti. Ne sono esonerati infatti gli operatori (privati o imprese) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” e quelli che rientrano nel “regime forfettario”. Chi opera in regime di vantaggio o forfettario può comunque emettere fatture elettroniche seguendo le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018. A queste categorie di operatori si possono aggiungere i “piccoli produttori agricoli” che però erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica. Sono inoltre esonerati, ma solo per l'emissione e non per la ricezione, gli operatori del settore medico.
COME FUNZIONA. A differenza della fattura cartacea, va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone e deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il Sistema di Interscambio (SdI), sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti: verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali nonchè l’indirizzo telematico (“codice destinatario” o indirizzo Pec) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura. Però diciamo che questo postino elettronico apre anche le lettere. Il Sistema controlla che la partita Iva del fornitore e la partita Iva, ovvero il Codice Fiscale del cliente, siano esistenti. In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento.
COSA FARE. Indispensabile dotarsi di un software di fatturazione in formato “XML”, (eXtensible Markup Language): è l’unico formato consentito per emettere fatture rlettroniche. Ci si può appoggiare al programma gratuito scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate o a un programma di gestione contabile o di fatturazione presenti in commercio.
LE SANZIONI. Non scatteranno subito. Saranno congelate dal primo gennaio al 30 settembre 2019 per i contribuenti mensili e dal primo gennaio al 30 giugno 2019 per i trimestrali. L’invio in ritardo delle fatture elettroniche entro il termine di liquidazione relativo a quello di effettuazione dell’operazione è senza sanzioni. L’invio in ritardo delle fatture elettroniche entro il termine della seconda liquidazione successiva relativa a quella di effettuazione dell’operazione è punito con le sanzioni ridotte al 20%. La legge prevede la possibilità di emettere la fattura entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Non manca la lunga scia di polemiche. L'Associazione Nazionale Commercialisti ha optato per la via giudiziaria depositando presso il Tribunale Civile di Roma un ricorso contro l’Agenzia delle Entrate. Altro limite è l'inadeguatezza delle infrastrutture tecnologiche, a partire dalla solidità e velocità della rete internet. —
Giorgio Guandalini
dottore commercialista
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