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Tasse sulle lezioni private: novità nella Finanziaria

Giorgio Guandalini dottore commercialista revisore contabile
Tasse sulle lezioni private: novità nella Finanziaria

Sarà applicata un’imposta sostitutiva dell’Irpef con l’aliquota del 15 per cento ma resta l’opzione per le modalità ordinarie. Previsti controlli dell’Agenzia

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Il tema di oggi riguarda la tassazione delle lezioni private agli studenti e il nuovo regime fiscale introdotto dalla Legge Finanziaria.

Accade molto spesso che una fonte di reddito che possiamo definire sommerso provenga dalle lezioni private impartite dai professori. Fino a poco tempo fa era una pratica ampiamente tollerata e il Fisco chiudeva un'occhio. Il Governo in carica ha invece introdotto una tassazione agevolata per i redditi derivati da lezioni private e dall'altro lato si è riproposto di fare intraprendere da parte dell'amministrazione finanziaria controlli per eliminare il fenomeno delle ripetizioni a pagamento che originavano redditi esentasse per chi li percepiva.

Tra le misure fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2019 c’è quindi il nuovo regime di tassazione delle lezioni private e delle ripetizioni (articolo 1, commi da 13 a 16, legge 145/2018). A partire dal 1° gennaio scorso, infatti, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef (e delle addizionali regionali e comunali) con l’aliquota del 15%.

È fatta comunque salva la possibilità di optare per l’applicazione dell’Irpef nei modi ordinari. I docenti dipendenti pubblici che svolgono l’attività di insegnamento a titolo privato (fermo restando quanto previsto dal Testo unico sul pubblico impiego in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi - articolo 53, Dlgs 165/2001) devono comunicare all’amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra-professionale didattica per consentire la verifica di eventuali situazioni di incompatibilità. Si ricorda che il Testo unico in materia di istruzione stabilisce che al personale docente non è consentito impartire lezioni private agli alunni del proprio istituto.

Peraltro i docenti che svolgono lezioni private devono informare il dirigente scolastico, al quale va altresì comunicato il nome degli studenti e la loro provenienza. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il dirigente scolastico può vietare lo svolgimento di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il Consiglio di circolo o di istituto (articolo 508, Dlgs 297/1994).

L’imposta sostitutiva del 15% deve essere versata entro il termine stabilito per il pagamento dell’Irpef, la cui disciplina, peraltro, si applica anche per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso. Occorre che insegnanti e professori facciano molta attenzione e verifichino con una certa precisione le varie incompatibilità in cui possono incorrere e, comunque, è consigliabile avere la massima cautela dichiarando le ore dedicate alle lezioni private, non è difficile infatti incorrere in accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda la messa a punto delle norme, sarà emanato un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate con il quale verranno stabilite le modalità di attuazione del nuovo regime. —

Giorgio Guandalini

dottore commercialista

revisore contabile



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