Tasse sulle lezioni private: novità nella Finanziaria
Sarà applicata un’imposta sostitutiva dell’Irpef con l’aliquota del 15 per cento ma resta l’opzione per le modalità ordinarie. Previsti controlli dell’Agenzia
Il tema di oggi riguarda la tassazione delle lezioni private agli studenti e il nuovo regime fiscale introdotto dalla Legge Finanziaria.
Accade molto spesso che una fonte di reddito che possiamo definire sommerso provenga dalle lezioni private impartite dai professori. Fino a poco tempo fa era una pratica ampiamente tollerata e il Fisco chiudeva un'occhio. Il Governo in carica ha invece introdotto una tassazione agevolata per i redditi derivati da lezioni private e dall'altro lato si è riproposto di fare intraprendere da parte dell'amministrazione finanziaria controlli per eliminare il fenomeno delle ripetizioni a pagamento che originavano redditi esentasse per chi li percepiva.
Tra le misure fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2019 c’è quindi il nuovo regime di tassazione delle lezioni private e delle ripetizioni (articolo 1, commi da 13 a 16, legge 145/2018). A partire dal 1° gennaio scorso, infatti, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef (e delle addizionali regionali e comunali) con l’aliquota del 15%.
È fatta comunque salva la possibilità di optare per l’applicazione dell’Irpef nei modi ordinari. I docenti dipendenti pubblici che svolgono l’attività di insegnamento a titolo privato (fermo restando quanto previsto dal Testo unico sul pubblico impiego in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi - articolo 53, Dlgs 165/2001) devono comunicare all’amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra-professionale didattica per consentire la verifica di eventuali situazioni di incompatibilità. Si ricorda che il Testo unico in materia di istruzione stabilisce che al personale docente non è consentito impartire lezioni private agli alunni del proprio istituto.
Peraltro i docenti che svolgono lezioni private devono informare il dirigente scolastico, al quale va altresì comunicato il nome degli studenti e la loro provenienza. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il dirigente scolastico può vietare lo svolgimento di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il Consiglio di circolo o di istituto (articolo 508, Dlgs 297/1994).
L’imposta sostitutiva del 15% deve essere versata entro il termine stabilito per il pagamento dell’Irpef, la cui disciplina, peraltro, si applica anche per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso. Occorre che insegnanti e professori facciano molta attenzione e verifichino con una certa precisione le varie incompatibilità in cui possono incorrere e, comunque, è consigliabile avere la massima cautela dichiarando le ore dedicate alle lezioni private, non è difficile infatti incorrere in accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda la messa a punto delle norme, sarà emanato un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate con il quale verranno stabilite le modalità di attuazione del nuovo regime. —
Giorgio Guandalini
dottore commercialista
revisore contabile
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