Gazzetta di Modena

Modena

LA SENTENZA 

«Polizza vita: gli eredi legittimi non sono quelli del testamento»

Carlo Gregori
«Polizza vita: gli eredi legittimi non sono quelli del testamento»

Una donna lasciò indicazioni generiche sui suoi beneficiari in caso di morte Anni dopo stabilì, in un foglio, a chi lasciare i beni. Ecco cosa dice la legge

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I beneficiari di una polizza vita, al momento della morte di chi l’ha sottoscritta, non sono gli eredi indicati in un testamento ma tutti coloro che sono identificabili, in modo astratto, come suoi eredi legittimi. I beneficiari vanno quindi cercati tra coloro che possono rientrate nella successione e per ciascuno va fissata la somma spettante. Ma si deve anche tenere conto del fatto che il defunto, al momento di indicare i beneficiari come gli “eredi legittimi” indicava una cerchia di persone alle quali vanno assegnate parti uguali, se mancano altre indicazioni.

Con questa formula il giudice del Tribunale ordinario di Modena ha chiuso una causa complicata. Una donna modenese aveva sottoscritto nel 2007 una polizza vita con Arca Vita assicurando un capitale di 100 mila euro in caso di morte. Per quella triste eventualità nella casella del formulario ha indicato che i beneficiati fossero gli «eredi legittimi, salvo altra specifica disposizione». Una formula generica, insomma. Nel 2014, però, la donna ha scritto un testamento olografo nel quale ha nominato erede universale suo marito lasciando però alla figlia di sua sorella la quota di un mezzo della proprietà di un immobile. I problemi sono iniziati con la sua morte quando la compagnia assicurativa si è chiesta a chi spettavano quei 100mila euro previsti nella polizza. La figlia della sorella ha infatti chiesto un terzo del capitale come erede legittima. Ma l’assicurazione ha tenuto conto del testamento scritto dopo la polizza. Altrimenti, ha spiegato, se si doveva tener conto delle leggi sulla successione il capitale doveva essere suddiviso tra tutti gli eredi fino al sesto grado. La nipote della deceduta si è così rivolta la giudice per avere la sua parte.

Cercando il bandolo della matassa, il giudice nota che nel testamento, scritto anni dopo la polizza, non c’è nessuna traccia di revoca nel designare i beneficiari di quell’assicurazione sulla vita, «per cui, in mancanza di una specifica indicazione, non può ritenersi che la prestazione debba essere erogata a favore degli eredi testamentari». In altre parole, un testamento non indica il beneficiario della polizza: gli eredi legittimi non sono per forza quelli indicati nelle volontà manoscritte dalla donna. Anche la tesi che tutti i possibili eredi legittimi possono avere una parte, fino a frazionare in 21 parti il capitale, come ipotizzato dall’assicurazione, non è condivisibile. Il criterio da seguire, invece, è che il capitale della polizia va distribuito in astratto tra tutti quelli che possono essere chiamati all’eredità per successione legittima, mettendo da parte quelli del testamento: per “eredi legittimi” si intendono tutto coloro che per legge sono “chiamati alla eredità”. Altrimenti, dividere in 21 parti sarebbe uno snaturare il senso della volontà: in teoria, anche lo Stato avrebbe diritto a una quota.

Quindi, se al momento della morte della donna la sua famiglia comprendeva il marito, la sorella e la madre (allora entrambe in vita), gli eredi, in mancanza di figli, sono il marito, gli ascendenti e i fratelli o le sorelle. Nel 1994 la Cassazione ha stabilito che «le quote tra gli eredi, in mancanza di uno specifico criterio di ripartizione, devono presumersi uguali». Un criterio consolidato anche tra le assicurazioni. E in parte uguali il giudice suddivide i 100mila euro condannando Arca a pagare un terzo alla figlia della sorella. —





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