Gazzetta di Modena

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Da impresa familiare a società commerciale

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Un lettore, titolare di una piccola ditta di elettrodomestici, alla quale collabora in modo continuativo il coniuge, chiede delucidazioni in materia di impresa familiare di cui all'art. 230 bis codice civile.

Se tra due o più soggetti legati da vincoli familiari è costituita o è svolta, anche in maniera di fatto, un’impresa commerciale familiare, è possibile decidere di trasformarsi in una società commerciale a tutti gli effetti?

A rigore, giuridico, la risposta è negativa: una tale trasformazione non è prevista nel nostro ordinamento e la stessa giurisprudenza propende per l’impossibilità di passare da una impresa individuale (quello che poi è una impresa familiare) in una società anche unipersonale. Nella pratica, il passaggio si può fare indirettamente. L’imprenditore ed i collaboratori familiari costituiscono fra loro la società: l’imprenditore conferisce l’azienda, i collaboratori altre risorse, che possono anche essere i loro crediti quali collaboratori previsti dall’art. 230 bis c.c.

Quindi anche senza una formale trasformazione i collaboratori possono diventare soci senza ulteriori esborsi?

Se gli stessi vantano ancora crediti per gli utili dell’impresa, nonché per gli incrementi dell’azienda e questi crediti sono sufficienti a sottoscrivere le quote di partecipazione a loro attribuite, posso conferire questi crediti senza procedere ad ulteriori esborsi patrimoniali.

Nel caso di società costituita tra gli ex partecipanti a una impresa familiare, le quote, come quantità, devono ricalcare i diritti di partecipazione già dell’impresa familiare o possono essere fissate liberamente?

No, i partecipanti, i soci della nuova società, sia l’ex imprenditore che i suoi collaboratori possono decidere di ripartire le quote societarie a prescindere dalla partecipazione agli utili della ex impresa familiare, fermi restando per gli ex collaboratori i diritti di credito maturati nell’impresa familiare e ferma restando per tutti la necessità di sottoscrivere le quote in maniera proporzionale ai conferimenti nella nuova società, fatti salvi diversi accordi in sede di costituzione che permettano una partecipazione non proporzionale ai conferimenti.

In foto: Flavia Fiocchi, presidente Consiglio notarile.—



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