Gazzetta di Modena

Modena

ISPETTORATO DEL LAVORO 

«Insegnamento accessorio vietato per le scuole private»

V.B.

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Gli insegnanti non possono impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto, né a favore di scuole paritarie o scuole che offrono agli studenti il recupero degli anni scolastici. E’ quanto si legge nel Vademecum sul “lavoro occasionale di tipo accessorio” redatto dalla Dpl di Modena, le cui pubblicazioni sono da anni un apprezzato punto di riferimento giuridico a livello nazionale, che ha visto tra i fondatori Eufranio Massi, già a capo dell’Ispettorato del lavoro modenese.

La pubblicazione, che si occupa anche di altri settori del lavoro occasionale, riformato dalla decreto legislativo 276/2003, è firmata da Anastasio Guglielmo, avvocato e funzionario della Direzione territoriale del lavoro di Modena e da Vitantonio Lippolis, coordinatore, quest’ultimo, delle aree della vigilanza dell’Ispettorato territoriale del lavoro modenese.

«L’attività d’insegnamento oggetto di lavoro accessorio – è questa l’interpretazione – non può essere svolta a favore di scuole o istituti privati, dal momento che le stesse si pongono quale via parallela e non supplementare al ciclo di studi ordinario». Né, vi si legge, «sarebbe plausibile una prestazione resa a favore di istituti che si occupano del recupero anni scolastici e di preparazione di esami universitari, in quanto implicherebbe comunque il pieno inserimento del prestatore nel ciclo produttivo di una impresa».

Pertanto, secondo gli autori, che rispondono a un dubbio molto sentito tra i tanti lavoratori che svolgono l’attività d’insegnamento, quest’ultima «può essere svolta sì da qualsiasi soggetto, ma sempre a favore di persone fisiche, in chiave di ausilio o integrazione di un ordinario ciclo di studi». Il Ministero del lavoro aveva già riconosciuto l’accesso a tale tipologia di lavoro alle scuole materne private, ma «solo nelle ipotesi in cui il prestatore sia uno di quei soggetti cosiddetti a rischio di esclusione sociale e sempre che vi siano i necessari titoli abilitativi. A contrario, si è pertanto, escluso il ricorso al lavoro accessorio in virtù della mera attività d’insegnamento».

Gli autori sottolineano infine il divieto per gli insegnanti della scuola pubblica, sancito dall’articolo 508 del decreto legislativo 297/1994, d’impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto nonché «l’obbligo d’informare il dirigente scolastico dell’assunzione di lezioni private». Vitantonio Lippolis fa pure parte del Gruppo nazionali di esperti del Ministero del Lavoro che si occupa di rispondere agli interpelli. —

V.B.

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