I terreni agricoli e la prelazione agraria
Devo acquistare un appezzamento di terreno agricolo e vorrei chiarimenti in merito alla prelazione agraria, per evitare problematiche di riscatto successivamente al rogito.
L’art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817 prevede i seguenti presupposti per l’esercizio della prelazione da parte del confinante: che sia proprietario e coltivatore diretto; che sul fondo offerto in vendita non vi sia un altro coltivatore diretto. Tale norma infatti così dispone: “detto diritto di prelazione spetta anche al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti”.
Il diritto di prelazione spetta al confinante, purché egli sia contemporaneamente proprietario e coltivatore diretto, e a patto che sul fondo offerto in vendita non vi sia altro coltivatore diretto, nel quale caso la prelazione non sorge. Occorre però definire se l’esistenza sul fondo offerto in vendita di un coltivatore, elemento che impedisce l’operatività della prelazione del confinante, presuppone che il coltivatore insediato sul fondo sia tale da almeno due anni. In altre parole: se oggi insiste sul fondo offerto in vendita un soggetto coltivatore diretto, ma sulla base di un contratto di affitto che reca la data odierna e che si protrarrà per i prossimi dieci anni, basta ciò per impedire la prelazione del confinante, oppure occorre che il collegamento del coltivatore con il fondo posto i vendita abbia almeno una durata biennale? Va ricordato che il requisito minimo dei due anni di coltivazione diretta del fondo costituisce requisito minimo sia per attribuire il diritto di prelazione al soggetto insediato sul fondo, sia per attribuire detto diritto al soggetto proprietario insediato sul fondo confinante (è ciò che afferma la giurisprudenza).
La legge non richiede altri requisiti, e pertanto non occorre che il coltivatore insediato sul fondo, per impedire la prelazione del confinante, insista sul fondo da almeno due anni. In definitiva, basta un contratto di affitto, ancorché privo della durata biennale, per impedire la prelazione del confinante.
In foto: Flavia Fiocchi, presidente Consiglio Notarile. —
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