la legge
Una nuova misura introdotta da poco col “Codice rosso”
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Il 558 bis del codice penale recita: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio è punito con la reclusione da uno a 5 anni”. La stessa pena si applica a chiunque induca o costringa al matrimonio “approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative ...”.
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