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La Ue limita la tutela dell’Aceto Balsamico

Sentenza della Corte di Giustizia: la protezione vale per la denominazione nella sua completezza, non per i singoli termini

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La denominazione "Aceto Balsamico di Modena" nel suo complesso è meritevole di tutela giuridica ma la protezione non si estende all'utilizzo dei termini non geografici della stessa, vale a dire "aceto" e "balsamico", che possono essere utilizzati senza problemi da produttori di ogni genere.

Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione Europea in una controversia che era stata sollevata dal Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena in Germania sull'uso del termine "balsamico" per gli aceti prodotti da una società tedesca. La denominazione "Aceto Balsamico di Modena (IGP)" è inserita dal 2009 nel registro delle denominazioni d'origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette ("IGP").

La Balema è una società tedesca che fabbrica e commercializza prodotti a base di aceto proveniente da vini del Baden (Germania).

Sulle etichette apposte su tali prodotti, Balema utilizza i termini "balsamico" e "deutscher balsamico". Dopo una richiesta del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena di cessare l'utilizzo del termine "balsamico", la Balema ha proposto un ricorso dinanzi ai giudici tedeschi per fare accertare il proprio diritto di utilizzare tale termine per questi prodotti. La Corte federale di giustizia tedesca ha chiesto alla Corte di giustizia dell'Ue di esprimersi.

Secondo i giudici europei, la registrazione dell'IGP e la protezione che ne deriva riguardano la denominazione "Aceto Balsamico di Modena" nel suo complesso, poichè è questa denominazione che gode di una fama indiscussa sia sul mercato nazionale sia su quelli esteri.

Per contro, i termini non geografici "aceto" e "balsamico", nonchè la loro combinazione e le loro traduzioni, non possono beneficiare di tale protezione. Per la Corte Ue, la parola "aceto" è un termine comune e la parola "balsamico" è un aggettivo comunemente impiegato per designare un aceto che si caratterizza per un gusto agrodolce. La Corte Ue ha anche sottolineato che i due termini compaiono nelle DOP registrate "Aceto balsamico tradizionale di Modena" e "Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia" senza che il loro utilizzo pregiudichi la protezione conferita all'IGP "Aceto balsamico di Modena".

La vittima certa di questo quadro ancora confuso è una volta di più il consumatore europeo, che sempre più dovrà districarsi in una situazione di mercato in cui una scarsa trasparenza e lealtà nel commercio e nella comunicazione, comportamenti al limite della legalità e della correttezza professionale lo metteranno in difficoltà, condizionando e sviando le proprie scelte.

In questo contesto il ruolo del Consorzio dovrà essere sempre più quello di tutelare il consumatore e di promuovere lo sviluppo di un mercato più etico e trasparente. —

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