Gazzetta di Modena

Modena

Imu e Tari in ritardo? Niente paura

Imu e Tari in ritardo? Niente paura

2 MINUTI DI LETTURA





Lo scorso 16 dicembre è scaduto il pagamento Imu, ma i ritardatari hanno possibilità di sanare la dimenticanza senza soffrire troppo.

Per i tributi locali, quali l’IMU e la TASI, rimane la possibilità di effettuare il ravvedimento entro l’anno dalla violazione. Per chi, per vari motivi, non ha potuto pagare le rate dell’IMU o TASI, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando l’istituto giuridico del Ravvedimento operoso.

Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l’imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo. Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa. Per i tributi locali sono previste quattro tipologie di ravvedimento.

SPRINT

Il ravvedimento sprint prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l’imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero (in precedenza era 0,2%) del valore dell’imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

breve

la formula del ravvedim,ento prende la denominazione di “breve è applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% (in precedenza era 3%) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale

intermedio

Il ravvedimento intermedio è invece applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% (in precedenza era 3,33% – sanzione minima ridotta ad 1/9) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

lungo

È applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Quindi per la scadenza dell’acconto (che ricordiamo è fissata per la data del 16 giugno) è possibile usufruire del Ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo. Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio comune.

*Dottore Commercialista

Revisore Contabile



Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Gazzetta di Modena per le tue notizie su Google