Plusvalenze nella vendita di appartamenti
Vendo un appartamento acquistato, come seconda casa, da meno di 5 anni a un prezzo superiore a quello di acquisto, e mi è stato detto che tale differenza è soggetta a plusvalenza.
Nella legge di bilancio per il 2020 è previsto, all'articolo 1 comma 695, un incremento dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, applicabile in deroga alla disciplina dell'articolo 67 comma 1 lettera b del DPR 22/12/1986 n. 917. Nel caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti, la plusvalenza, ovvero la differenza tra il prezzo di acquisto o di costruzione aumentato di ogni altro costo inerente e il prezzo di rivendita, costituisce reddito imponibile, e quindi deve essere denunziata nella dichiarazione dei redditi. In alternativa alla detta tassazione, l‘art. 1 comma 496 legge 23 dicembre 2005 n. 266, poi modificato, consente di assoggettare tale plusvalenza, peraltro solo nel caso di fabbricati e terreni non edificabili acquistati o costruiti da meno di cinque anni, a un’imposta sostitutiva sul reddito. Più in particolare riguardo alla misura dell'aliquota in quanto la Legge stabilità 2020 ha modificato, con effetto dall’1 gennaio 2020, la percentuale d'imposta sostitutiva, portandola dal 20% al 26% e quindi la stessa è applicabile ai trasferimenti posti in essere a partire dall’1 gennaio 2020. Detta imposta sostituiva si applica solo nel caso di cessione di fabbricati o terreni non edificabili. Nel caso di terreni edificabili, a prescindere dal titolo di acquisto e dall’epoca di acquisto, il contribuente non può avvalersi dell’imposta sostitutiva del 26%, ma dovrà denunciare la plusvalenza nella dichiarazione dei redditi. Per valersi della norma occorre che il cedente sia un soggetto Irpef, che non agisce nell’esercizio di impresa o professione, per il quale la plusvalenza realizzata costituisca un “reddito diverso”; la plusvalenza si realizza infine in forza di cessione a titolo oneroso, e risultante da atto notarile. Non si applica agli atti di donazione e agli atti di divisione senza conguaglio. Potrà applicarsi agli atti di divisione con conguaglio.
Inviare i quesiti a notariatomodena@gmail.com. Nella foto: Flavia Fiocchi, presidente del Consiglio Notarile. —
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Gazzetta di Modena per le tue notizie su Google