Sbaglia l’annotazione di un voto alle elezioni: silurato e riammesso
MIRANDOLA. Quel presidente di seggio non doveva essere silurato: il suo è stato solo un lapsus, un refuso o poco più. È questo il senso della sentenza del Tar a favore di un ricorrente che aveva lavorato come presidente al seggio 16 del Comune, alle elezioni politiche 2013. Il ricorso è stato inoltrato per annullare l’ordinanza della presidenza della corte d’appello di Bologna, dell’11 febbraio 2014, con cui fu disposta la cancellazione del diretto interessato dall’albo dei presidenti di seggio.
Nominato il 25 gennaio 2013 presidente della sezione, laureato in Scienze politiche, Filosofia e Giurisprudenza, il ricorrente aveva già ricoperto il ruolo di presidente dell’ufficio elettorale altre cinque volte consecutive. Anche le operazioni elettorali del 24-25 febbraio 2013 si tengono regolarmente, ma un anno dopo arriva una segnalazione dell’ufficio elettorale circoscrizionale per l’elezione della Camera in merito a “gravi irregolarità” e il presidente della corte d’appello ne dispone la cancellazione dall’albo.
A seguito di un accesso agli atti, si viene a sapere che la segnalazione era scaturita da una “divergenza numerica”: laddove dovevano esserci 774 voti validi, ne erano stati registrati 775. Tuttavia, posto che “il presidente della corte di appello può cancellare coloro che si sono resi responsabili di gravi inadempienze”, precisa il Tar nel suo dispositivo, “non si ritiene che ricada tra le gravi inadempienze anche la sola inesattezza formale”. —
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