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Modena

la sentenza 

«Sulle strisce non si va in bici ma l’auto non ha precedenza»

Carlo Gregori
«Sulle strisce non si va in bici ma l’auto non ha precedenza»

Il giudice annulla il verbale dei vigili a un ciclista investito mentre attraversa: «Infrazione pericolosa ma chi è in macchina deve fermarsi e lasciare passare»

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Un ciclista che attraversa le strisce pedonali in sella alla sua bici commette sicuramente un'infrazione che mette in pericolo chi gli sta intorno, a cominciare dai pedoni. Ma non per questo perde la precedenza rispetto alle auto che arrivano e, come in questo caso, lo investono. Questo è l’argomento principale che ha spinto il giudice della Terza Sezione civile del Tribunale di Modena ad annullare sia la sentenza del giudice di pace sia il verbale della polizia municipale che gli contestava appunto la mancata precedenza all’origine dell'incidente che aveva ferito il ciclista.

Il caso interessa sicuramente molti ciclisti e automobilisti perché da diversi anni si afferma che le strisce si attraversano solo a piedi spingendo la bicicletta e che, se si attraversa pedalando, si ha sempre torto. Queste considerazioni contengono una parte di verità con distorsioni che possono indurre a sbagliare la valutazione delle responsabilità.

È infatti vero, come sostiene il giudice, che il Codice della Strada obbliga ad attraversare le strisce a piedi spingendo la bici (articolo 186) ma è altrettanto vero che se lo si fa pedalando l'infrazione non dà una precedenza all'auto che arriva: se il ciclista è investito, il guidatore dell'auto non ha comunque ragione.

Il caso che fa il punto su questo delicato aspetto riguarda un incidente avvenuto a Carpi in Tangenziale Losi nel maggio 2015. Il ciclista arrivò alle strisce e iniziò l'attraversamento pedalando sul sellino.

Un gesto sicuramente imprudente. Tanto è vero che fu investito da un'auto di passaggio. Subito dopo arrivarono gli agenti della polizia municipale e l'Infortunistica stese un verbale con le dichiarazioni del ciclista e del suo investitore dalle quali emergeva con chiarezza che il ciclista si trovava in sella alla bici al momento dell'impatto con l'auto.

Due mesi dopo al ciclista arrivò a casa il verbale di accertamento che gli contestava una violazione del codice della strada perché in sella alla bici si era «immesso nel flusso veicolare» e quindi non aveva dato la precedenza alle auto, compresa quella che l'avrebbe investito.

Secondo il giudice, la ricostruzione è corretta fino al momento in cui il ciclista inizia ad attraversare. Il giudice infatti non riconosce validità alla sequenza logica dei vigili, che era stata confermata dal giudice di pace (anche se non sono mai state depositate le motivazioni), e anzi spiega che “immettersi nel flusso veicolare” significa entrarci e seguirlo e quindi dover dare la precedenza, mentre in questo caso si trattava di un semplice attraversamento perpendicolare da una parte all'altra della strada e quindi non c'era nessuna immissione nel flusso dei mezzi in arrivo.

Quindi se è vero che il ciclista ha commesso un'infrazione a non scendere e a spingere la bici, è altrettanto sbagliato ritenere che l'auto che lo ha investito avesse diritto a una qualche precedenza sul ciclista solo perché era in torto.

Scrive il giudice annullando il verbale della polizia municipale: «Il fatto che un ciclista, attraversando alla guida della bicicletta le strisce pedonali, rimanga investito da una autovettura, danneggiando dunque se stesso e non altri, non elide lo scopo della norma violata – che è quello di tutelare i pedoni dal ciclista, imponendo a questi di condurre il velocipede a mani – e non attribuisce alcun diritto di precedenza all’investitore: il conducente della bicicletta, dunque, rimarrebbe astrattamente passibile della sanzione prevista dall’articolo 182 (multa per chi non spinge la bici a mano mentre attraversa)». —



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