MODENA Non ha diritto a un assegno mensile dall’ex marito anche se le sue entrate sono molto inferiori a quelle dell’altro. Il suo stipendio di cassiera al supermercato garantisce una vita decorosa che non ha bisogno di un aiuto economico.
Lo hanno deciso i giudici al termine di una causa civile intentata tre anni fa da una donna che ha ottenuto il divorzio e chiedeva appunto 500 euro al mese di assegno divorzile. La sentenza depositata dalla Prima Sezione Civile di Modena arriva al termine di una disamina delle condizioni di vita della donna perché si doveva tenere conto dei parametri modificati nel 2018 dalla Corte di Cassazione per stabilire se l’assegno va staccato oppure no dal coniuge economicamente più forte.
L’azione legale rientrava nella domanda di divorzio - concesso dai giudici - dopo vent’anni di matrimonio. La ex moglie chiedeva non solo l’assegnazione della casa che avevano intestata in comproprietà, ma anche 500 euro al mese di assegno di mantenimento e una buona fetta del Tfr del marito. Il motivo era che l’ex coniuge aveva una situazione patrimoniale di entrate notevolmente migliore della sua.
I giudici hanno così dovuto guardare dentro le finanze della donna per capire se si rispecchiavano i criteri stabiliti per l’assegnazione del mensile al “coniuge più debole”, come prevede la legge in base alla nuova riforma. Il criterio di attribuzione di questo assegno, infatti, è quello di un contributo assistenziale per chi dei due non riesca ad avere una vita decorosa.
Si calcola che per raggiungere questo livello di decoro serve almeno uno stipendio di 1000-1200 euro al mese. Esistono altri criteri compensativi, come le occasioni mancate e le sofferenze patite per portare avanti la famiglia. Ma in questa causa era l’aspetto economico al centro della questione, anche perché la coppia divorziata ha dei figli ormai adulti e quindi indipendenti.
I giudici considerano che da molti anni, fin da quando era sposata, la donna svolge l’attività dipendente a tempo pieno di cassiera in un supermercato modenese.
Per questo lavoro la retribuzione media è di 1300 euro al mese. Scrivono i giudici: «Appare evidente che questo stipendio, pur inferiore rispetto a quello percepito dal coniuge (pensionato con introiti mensili pari in media a circa 2.400 euro), è tale da consentire alla ricorrente un’esistenza economicamente autonoma e dignitosa, tenuto anche conto della proprietà in capo alla stessa della metà della casa familiare occupata dal marito, con la conseguente concreta possibilità di percepire da quest’ultimo una indennità di occupazione (domanda ovviamente inammissibile in sede di divorzio, come notano i giudici, ndr) o un canone di locazione, dato che, sino ad oggi, lei stessa si opposta alla vendita del bene».
Considerando questi motivi e anche il fatto che lo stipendio del marito, ben più elevato, è stato speso per mantenere la famiglia, i giudici ritengono che non abbia diritto all’assegno e al Tfr e la condanna alle spese legali.