Canone per l’uso delle fogne La lite si conclude dopo 26 anni
Il contenzioso tra Comune e Titan aperto nel 1993 per lo scarico dei reflui Ha ragione l’azienda: «Non poteva collegarsi al depuratore a causa del Panaro»
Ci sono voluti 26 anni perché i giudici decidessero sulla lite tra Comune di Finale e Titan. Era infatti il 1993 quando l’allora Siria si rivolge al tribunale per contestare la richiesta di un pagamento, effettuata dal municipio, per le annualità 1990 e 1991. E tra sentenza positive e sentenze avverse ora si è arrivati ad una valutazione definitiva ad opera della Corte di Cassazione. Lo si apprende da un atto di Giunta che per concludere l’iter ha impegnato 4800 euro per liquidare lo studio legale Della Fontana che in questi 26 anni ha supportato le amministrazioni comunali che si sono avvicendate.
Tutto nasce il 22 giugno 1993 quando il Comune invia un’ingiunzione di pagamento alla Siria, che un mese dopo si rivolge ad un giudice per opporsi. L’oggetto del contendere sono i canoni di raccolta, allontanamento e scarico delle acque di rifiuto degli insediamenti produttivi per gli anni 1990 e ’91. Secondo gli uffici di piazza Verdi la Siria dovrebbe pagare il canone di depurazione, mentre l’azienda ritiene un tributo non dovuto. Motivo? L’azienda è collegata alla fognatura comunale, ma non all’impianto di depurazione, che è ubicato sulla riva sinistra del Panaro. Poiché lo stabilimento è nel polo artigianale “Crocetta”, quindi sulla riva destra del fiume, la fognatura scarica direttamente nel corso d’acqua e non nell’impianto di depurazione: il servizio non va perciò pagato.
Il giudice di primo grado, per risolvere ogni dubbio, fa effettuare una consulenza da cui si deduce che “l’allaccio al depuratore è possibile, ma solo con costi elevati che renderebbero l’operazione antieconomica perché occorrerebbe fare una tubazione che attraversi il fiume Panaro”.
Arriva quindi una sentenza favorevole a Siria alla quale però il Comune si oppone in Appello, vedendosi ribaltare la sentenza a proprio favore perché “il canone ha natura di tributo e deve pagarsi per la sola esistenza dell’impianto di depurazione anche se concretamente non fruito, osservando che comunque l’allaccio sarebbe possibile anche se costoso”. Viene quindi a decadere la deduzione avanzata dall’azienda: l’allaccio al depuratore non è presente, in linea di principio si potrebbe fare ma è molto costoso farlo passare sotto il fiume e di conseguenza appare impresa antieconomica e impensabile.
Quest’ultima tesi convince invece i giudici della Cassazione che, di fronte al ricorso di Titan, accolgono l’istanza.«ll requisito della concreta fruibilità dell’impianto - si legge nelle motivazioni della sentenza - non può considerarsi sussistente, dal momento che l’utente, anche volendo, non può allacciarsi all’impianto di depurazione, mancando (all’epoca) la tubazione che, attraversando il fiume, raggiunge il territorio in questione. Se il Comune non ha completato l’impianto di depurazione con quelle strutture che, superando gli ostacoli naturali (in questo caso il fiume), consentono anche alla ricorrente di allacciarsi, l’impianto non si può considerare istituito e pertanto non è dovuto, nonostante la sua natura di tributo, il canone per la quota di depurazione, perché effettivamente il servizio in quella specifica parte del territorio deve considerarsi inesistente». In conclusione: i canoni del 1990 e ’91 non andranno pagati. Stavolta è deciso. —
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