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FISCO FACILE Per il bonus facciate attenzione alla differenza fra balconi e terrazze

* Dottore Commercialista

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Il bonus facciate è ammesso per lavori di rifacimento dei balconi (elementi sporgenti) ma non nei terrazzi. Ricordiamo, infatti, la differenza tra il balcone e la terrazza: il balcone è un elemento aggiunto al corpo principale dell'edificio, ed è sporgente dalla sua superficie, mentre la terrazza è inclusa in esso. A chiarire le spese e i lavori che rientrano all’interno del perimetro d’azione del bonus, come ad esempio le ringhiere o il piano di calpestio dei balconi, è la risposta all’interpello n. 289 del 31 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate. Il bonus facciate consiste nella detrazione del 90% degli importi sostenuti per il rifacimento delle facciate esterne degli edifici, senza limiti massimi di spesa. Per averne diritto bisogna realizzare interventi di recupero della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche quelli strumentali. Il bonus balconi è compreso all’interno del bonus facciate.

Il bonus facciate comprende anche i lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi. L’Agenzia ha chiarito che la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la pulitura e tinteggiatura della superficie o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi. Il bonus facciate copre le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione o riporto a nuovo delle parti perimetrali del balcone, poiché si tratta di elementi costitutivi del balcone. L’Agenzia aveva specificato che il bonus facciate spettava solo per le strutture opache verticali (balconi, fregi e ornamenti). Mentre i terrazzi, essendo interni e non sporgenti dall’edificio, non costituivano elementi della facciata. Rimane consolidato il parere che la ringhiera esterna di una terrazza essendo parte della facciata rientri nell’agevolazione, ma solo la parte visibile. Il combinato delle risposte succedute quindi completa il quadro interpretativo e specifica che il bonus spetta per i lavori sul parapetto in muratura, sulla pavimentazione, la verniciatura della ringhiera in metallo e il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino, visto che sono interventi su elementi costitutivi dei balconi stessi che sporgono dalla facciata dell’edificio e ne costituiscono elemento effettivo. Sono invece esclusi dall’agevolazione gli interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate, ovvero lastrici solari, tetti, e pavimentazioni, non costituenti parte integrante del balcone, così come gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, a eccezione di quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. —

* Dottore Commercialista



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