Covid e restrizioni / Dagli eventi ai servizi: come tutelarsi Rimborsi e garanzie dove non arrivano i decreti
Uno spettacolo è tanto più bello quanto più imprevedibile e si direbbe che il governo - dall'inizio della pandemia a oggi - abbia adottato la stessa regola per i rimborsi degli spettacoli. Cerchiamo di orientarci, partendo da come funzionavano le regole prima della nuova fase emergenziale.
Per tutte le rappresentazioni teatrali annullate dall'8 marzo al 30 settembre, c'era un voucher valido 18 mesi, di importo pari al prezzo del biglietto, da chiedere entro 30 giorni dalla data di annuncio della cancellazione dello spettacolo.
Trascorsi i 18 mesi senza riapertura del teatro, il voucher scade senza obbligo di rimborso in denaro. Per la musica dal vivo, sono invece tenuti al rimborso in denaro solo gli organizzatori di concerti di musica leggera, sia allo scadere dei 18 mesi se il voucher non è stato utilizzato, sia nel caso in cui il concerto sia da subito annullato.
Le nuove regole
Gli spettacoli dal vivo previsti tra il 24 ottobre scorso e il prossimo 31 gennaio seguono la stessa regola, che è stata prorogata dal decreto Ristori. Il voucher di 18 mesi va chiesto entro 30 giorni dall'annullamento dello spettacolo, all'organizzatore dello spettacolo stesso, in genere il teatro, con una mail o comunque per iscritto e allegando una copia del biglietto, e anche in questo caso è un atto di fede, perché se i 18 mesi trascorrono senza repliche, il buono si annulla, tranne che per i concerti di musica leggera, per cui valgono le stesse regole precedenti di rimborso in denaro.
Per cinema e mostre resta la vecchia norma, il decreto Rilancio, sui biglietti con data ultima 30 settembre 2020. Il caso dei cinema, dove la prenotazione o gli abbonamenti sono più rari, è molto marginale. Più frequente, invece, il disagio per le mostre.
Maurizio Amerelli, consulente legale di Altroconsumo, indica due strade, una in pianura, quando «l'organizzatore della mostra può mantenere valido il biglietto fino alla riapertura». L'altra strada è più ripida «e se l'organizzatore non estende la durata, c'è sempre l'articolo 1463 del Codice civile che obbligherebbe il museo, in caso di sopravvenuta impossibilità della prestazione, a restituire quanto pagato. Ma bisogna scrivere al museo, avviare una trattativa, o passare alle vie legali».
Lo sport, palestre e piscine
Palestre e piscine non hanno un capitolo dedicato. Nel precedente lockdown, il termine per il rimborso o voucher scadeva il 18 agosto. Oggi in teoria dovrebbero rimborsare l'attività sospesa fino al 3 dicembre, termine provvisorio degli attuali provvedimenti d'emergenza (Dpcm), ma non ci sono norme specifiche in merito. Diverse palestre hanno deciso che, al momento di riaprire, prolungheranno ai loro vecchi iscritti l'abbonamento per un numero di giorni pari al periodo di chiusura. «È la scelta più ragionevole, ma è una scelta, non un obbligo», dice Amerelli.
C'è poi il caso di quelle strutture che hanno proseguito l'attività in spazi esterni (laddove presenti e con accesso quasi sempre su prenotazione), e che quindi, di fatto, non l'hanno completamente sospesa. Anche in questo caso non esiste una norma, che non sia legata a quelle del Codice civile, come nella maggioranza dei servizi sospesi e dimenticati dai decreti sul fronte degli indennizzi.
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Consegne in ritardo
Con l'avvicinarsi del Natale e la prevedibile corsa ai regali - anche su internet - potrebbero verificarsi ritardi nelle consegne. «Al momento dell'acquisto, controlliamo che sia riportata la data di consegna», ricorda Antonietta Agostinelli, giurista del centro studi di Altroconsumo. «Il venditore deve rispettarla». Durante il primo lockdown, con molte attività produttive sospese o coinvolte, i venditori in ritardo invocavano la "causa di forza maggiore". «Col passare dei mesi, gli effetti della pandemia non sono più imprevedibili e la causa di forza maggiore non può essere invocata, a meno di nuovi impedimenti inimmaginabili al momento della conclusione del contratto». Se invece la data non è concordata, il venditore ha trenta giorni di tempo.
Passati trenta giorni senza che il pacco sia arrivato, «possiamo sollecitare la consegna entro una nuova data appropriata alle circostanze, con una telefonata, un messaggio nella chat o una Pec, un messaggio di Posta elettronica certificata. Se anche la seconda data non viene rispettata, possiamo risolvere il contratto per inadempimento». È una procedura complessa, con qualche possibile scorciatoia. «Se il venditore cambia idea rispetto alla consegna e si rifiuta di consegnare i beni nella zona del consumatore, se il cliente ha chiarito che il termine è essenziale, oppure se il rispetto del termine può essere dedotto dal tipo di acquisto, ad esempio un giocattolo per Natale, il consumatore può risolvere il contratto senza concedere altro tempo». Può farlo, spiega Agostinelli, con una raccomandata, con ricevuta di ritorno, o una mail Pec. «Dovrà riassumere i termini dell'acquisto, descrivere i motivi della risoluzione del contratto, con formule tipo "la data prevista era inderogabile" o "come conseguenza del suo rifiuto di consegnare", far valere la risoluzione, "ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 6 settembre 2005, numero 206, il contratto si risolve di diritto", e chiedere la restituzione di quanto pagato».
Le assicurazioni
L'emergenza Covid ha messo sotto stress anche le clausole contrattuali delle assicurazioni salute. L'Ivass, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, segnala «interpretazioni estensive» delle clausole esistenti nei contratti in essere e novità nei contratti post-Covid.
Le assicurazioni sanitarie possono avere una durata pluriennale e rinnovarsi tacitamente, in base a un principio di silenzio-assenso, a meno che l'assicurato non comunichi, nero su bianco, la sua diversa volontà. Ma deve farlo in tempo. Nel caso di polizza annuale, potrà disdire il contratto almeno 60 giorni prima della sua scadenza, a meno che la polizza non indichi un termine diverso. Nel caso di polizza di durata superiore ai cinque anni, è previsto il recesso dopo il quinquennio, con un preavviso di 60 giorni. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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