FISCO FACILE Via al bonus sugli affitti per le attività chiuse ma con canone già pagato
I contribuenti la cui attività prevalente è individuata con uno dei codici Ateco inclusi nell’allegato 1 al decreto Ristori, come bar, ristoranti, alberghi, possono usufruire del credito d’imposta sugli affitti commerciali, ossia sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, a prescindere dal volume di ricavi registrato lo scorso anno. Per accedervi, occorre che si sia subita, nel mese di riferimento, una contrazione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. Il bonus è pari al 60% dei canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e al 30% dei canoni per affitto d’azienda.
La misura non è altro che l’estensione agli ultimi tre mesi dell’anno, limitatamente a chi opera nei settori cui sono state imposte sospensioni e limitazioni dal Dpcm 24 ottobre 2020. Ora, il Dl “Ristori” rende applicabile l’agevolazione anche in riferimento agli ultimi tre mesi del 2020, seppure – è bene ribadirlo – per le sole imprese che svolgono attività contraddistinte dai codici Ateco inclusi nella tabella allegata allo stesso decreto. In sostanza si tratta dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e spettacolo, del benessere fisico, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi. Quindi, fondamentalmente, bar, gelaterie, pasticcerie, ristoranti, palestre, piscine, cinema, teatri. Se invece i gestori di tali attività sono anche proprietari degli immobili in cui la stessa è esercitata, spetta l’esonero dal pagamento della seconda rata dell’Imu 2020 (articolo 9, Dl 137/2020) di prossima scadenza al 16 dicembre 2020. Condizione di accesso al bonus è aver subìto una flessione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il requisito non è necessario per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e per i contribuenti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19. Il credito d’imposta è utilizzabile comunque solo dopo aver provveduto al pagamento dei canoni. In alternativa può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari nonché lo stesso locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.
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