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Superbonus a rischio in caso di abusi edilizi

* dottore commercialista
Superbonus a rischio in caso di abusi edilizi

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Iniziamo a comprendere meglio quali sono le principali caratteristiche per accedere al Superbonus 110% ma soprattutto quali possono essere gli intoppi burocratici che i contribuenti rischiano di trovare. Per poter realizzare un intervento di isolamento termico a cappotto, ad esempio, il tecnico dovrà necessariamente presentare una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o, in alcuni casi, una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Su questo la normativa edilizia non è chiarissima, con il risultato che da Comune a Comune gli uffici hanno interpretato l'intervento e il relativo titolo in modo diverso. Occorre fare riferimento a una norma: l'articolo 14, comma 7 del D.Lgs. n. 102/2014, il quale prevede che, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, in merito al maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori, necessari per realizzare il cappotto termico, è permesso derogare, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o comunali, per ciò che concerne le distanze minime dai confini di proprietà, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel Codice civile. La norma sul Superbonus per gli interventi sulle parti comuni (quindi esclusivamente in condomini) che accedono all’agevolazione, prevede che sia il tecnico che deve presentare il titolo edilizio sia l’ufficio comunale dovranno asseverare e controllare lo stato legittimo esclusivamente delle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi. La CILA è una documentazione che deve essere opportunamente compilata (termine assolutamente riduttivo) da un tecnico abilitato che deve asseverare sotto la sua responsabilità la conformità urbanistico-edilizia dell'intervento. Nel caso di cappotto termico, per chi vuole accedere al Superbonus, l'asseverazione deve riguardare tutte le parti comuni dell'edificio. Alla domanda sein presenza di abusi edilizi sulle parti comuni è possibile realizzare un cappotto termico e accedere alle detrazioni fiscali del 110%, la risposta è una sola. L'abuso edilizio su una parte comune non blocca la detrazione ma blocca l'intervento a monte. Nessun tecnico potrà mai asseverare sotto la sua responsabilità l'avvio di un intervento se non c'è la conformità. Lo stesso problema non si ha in caso di intervento che accede al bonus facciate: l'intervento di manutenzione ordinaria potrà essere avviato perché serve solo la comunicazione di inizio lavori. Il problema è che l'art. 49 del DPR n. 380/2001 vieta l'accesso a detrazioni fiscali in caso di presenza di abusi edilizi. Per cui, in caso di controlli, o si perde la detrazione o si sanano gli abusi. —

* dottore commercialista



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