Gli obblighi fiscali per le criptovalute
I bitcoin, e in generale le criptovalute, sono uno strumento di investimento in grande spolvero in questo momento. Però attenzione, perché la loro detenzione o movimentazione può fare scattare obblighi fiscali che possono portare a sanzioni particolarmente elevate. Innanzitutto occorre comprendere che in moltti casi vanno monitorati nel quadro RW del modello Redditi se detenute al di fuori del circuito degli intermediari residenti. Questa è l’importante indicazione contenuta in una risposta (non pubblica) rilasciata dall’Agenzia delle Entrate a un interpello. L’amministrazione conferma che – nel rispetto delle norme sul monitoraggio fiscale – anche le valute virtuali ricadono nell’obbligo dichiarativo. Ma le criptovalute possono però generare un reddito tassabile secondo i principi che regolano le operazioni in valuta estera. Ma quando accade questo? È rilevante fiscalmente la conversione della valuta virtuale in euro realizzata per effetto di una sua cessione se la giacenza media dell’insieme dei “wallet” (portafoglio elettronico di criptovalute) detenuti dal contribuente, ha superato il controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi in un anno. La plusvalenza va dichiarata nel quadro RT, pagando la relativa imposta sostitutiva del 26%. Ai fini Ivafe, imposta sul valore delle attività finanziarie estere (che non c’entra nulla con la plusvalenza ma è una semplice patrimoniale sugli importi detenuti all’estero), l’Agenzia precisa che non vengono tassate le monete virtuali. Quindi sulla tassazione le idee sono chiare : le criprovalute vengono tassate solo quando si trasformano in valute reali e solo quando si supera il limite dei 51.645,69 euro. Ma l’obbligo dichiarativo, cioè l’obbligo di dichiarare allo Stato la loro detenzione quando scatta? La norma si accavalla all’interpretazione della stessa come sempre. Pare, da come i vari documenti interpretativi si sono succeduti, che l’obbligo di compilare il quadro RW inerente al monitoraggio delle attività estere detenute dagli italiani sussista a prescindere dal reddito realizzato. Ma si applica la soglia di 15mila euro prevista per depositi e conti correnti bancari esteri? La risposta non è certa, considerato lo stratificarsi di pareri e sentenze. È questo il punto più delicato, perché sono molti i contribuenti che hanno investito piccole somme. Nei documenti esplicativi dell’Agenzia si precisa che l’investimento in criptovalute va monitorato utilizzando il cambio al 31 dicembre quali «altre attività estere di natura finanziaria». Attenzione, perchè il limite del solo monitoraggio è 15.000 euro. Quindi sì alla dichiarazione sempre anche solo in caso di mero possesso ma solo se il portafoglio di valute virtuali supera i 15.000 euro. —
* dottore commercialista
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