Vince la causa ma dovrà pagare le spese legali
Gabriele Farina
Oltre due anni per vincere una causa, ma dovrà comunque pagare le spese legali. È costato caro un licenziamento a un’azienda meccanica modenese. La ditta comunica la decisione il 29 aprile 2019, ma il lavoratore non ci sta: decide di nominare un avvocato e ricorrere in tribunale. La contromossa dell’azienda è tempestiva e si costituisce in giudizio.
Tra i primi atti, la ditta fa notare che sono decaduti i termini per l’impugnazione del licenziamento. «A fronte della decorrenza dal 29 aprile 2019 del secondo termine decadenziale in atti che il primo atto successivo compiuto dal lavoratore è avvenuto in data 12 novembre 2019 – si legge nella sentenza – e così in epoca successiva allo spirare del termine decadenziale di 180 giorni».
I termini sono scaduti, ma il processo va avanti. Il ricorso è effettivamente depositato l’8 gennaio 2020 e l’operaio sostiene di aver ricevuto una duplice comunicazione di licenziamento: un avviso orale e uno scritto. La replica dell’azienda non tarda ad arrivare e precisa di aver comunicato un’unica volta tramite una lettera.
Il giudice Edoardo Martinelli dà ragione all’impresa sul punto in questione e non soltanto. Ritiene infatti irrilevante sia la consegna della lettera il 3 maggio 2019 sia l’impugnativa “stragiudiziale” del 17 maggio 2019. In ultimo, il ricorso è rigettato con la sentenza del 23 settembre 2021.
La vittoria in tribunale lascia però l’amaro in bocca all’azienda su un punto. Il tema riguarda le spese legali sostenute. «La natura delle parti, la tipologia di contenzioso, la complessità delle questioni esaminate giustificano la compensazione delle spese di lite in misura integrale», si legge nel testo appena prima delle motivazioni. Il giudice fa dunque riferimento al secondo comma dell’articolo 92 del codice di procedura civile. «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata – recita la norma – o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero». Così tocca compensare le spese.
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