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Fisco e Auto immatricolate "autocarro": uso personale o aziendale. Regole e multe.

Giorgio Guandalini*
Fisco e Auto immatricolate "autocarro": uso personale o aziendale. Regole e multe.

26 aprile 2022
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MODENA. "Uso proprio" e "uso terzi" sono le formule previste dal Codice della strada che differenziano le possibilità di uso dei veicoli immatricolati autocarro per il trasporto di familiari e amici oppure merci. A partire dai pickup che oggi sono molto richiesti. Ecco le regole per non incappare in problemi

I veicoli omologati autocarro sono in genere utilizzati da aziende e professionisti nelle rispettive attività lavorative e quindi deducibili.

Sono destinati a trasportare persone e merci che abbiano a che fare con la ragione sociale e nei giorni lavorativi. Un uso diverso, ad esempio per portare la famiglia in vacanza o per trasportare merci non afferenti la ragione sociale dell’azienda viene sanzionato con una multa e con la sospensione della carta di circolazione.

Come fare, allora, con quei veicoli che possono essere omologati solo come autocarro? Un esempio lampante sono i pickup, disponibili in molti Paesi con l’omologazione di autovettura ma in Italia esclusivamente come autocarro N1, a causa della normativa fiscale.

Esistono altri veicoli, fuoristrada e non, con lo stesso problema. La soluzione? L’omologazione come autocarro N1 ad "uso proprio", che dal 2000 ha soppresso e sostituito la registrazione "veicolo adibito ad uso promiscuo" e che si differenzia dall’ "uso terzi" per caratteristiche e possibilità di utilizzo. Partiamo dalla classificazione di un autocarro: secondo il Codice della Strada, gli autocarri sono "veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse".

Tra quelli che interessano l’utente privato, la categoria N indica il trasporto di cose e identifica i veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote. Nello specifico, la N1 definisce i veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate.

Vi rientrano i veicoli commerciali leggeri e i pickup (con codice carrozzeria K0 o K9), mezzi che si guidano con la classica patente B. Veniamo ora alle differenze :

AUTOCARRO N1 USO PROPRIO—  L’autocarro N1 ad "uso proprio" è adibito a trasporto di cose e persone, può essere intestato sia ad un privato che ad un’azienda con partita iva. Il mezzo immatricolato in questo modo ha meno limiti di utilizzo dal momento che non si tratta di un veicolo a reddito commerciale. Tale condizione si verifica anche nel caso di un autocarro intestato all’azienda purché con dicitura "uso proprio" e dunque i trasporti effettuati non devono rientrare necessariamente nell’attività d’impresa. L’autocarro N1 ad uso proprio può essere utilizzato il qualsiasi giorno della settimana, anche per trasporti di familiari (bambini inclusi) a patto che siano in relazione con l’utilizzo o con il carico e lo scarico delle cose trasportate. Queste ultime possono essere – ad esempio – attrezzature sportive come biciclette, sci o tavole da surf, le persone trasportate devono dimostrare di avere una relazione diretta con esse.

AUTOCARRO USO TERZI—  Nel caso di autocarro registrato ad "uso terzi" il veicolo è limitato nel suo utilizzo all’esercizio dell’attività dell’impresa proprietaria. Si parla di un mezzo a reddito commerciale, vincolato all’attività aziendale, che può essere guidato solo da personale dipendente o collaboratore dell’azienda e sul quale è possibile caricare solo mezzi afferenti l’esercizio dell’impresa. Di conseguenza non è possibile utilizzare il mezzo per scopi diversi e trasportare persone non collegate alla società proprietaria. Secondo il Codice della strada, "chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318". Non solo: in caso di uso privato di un autocarro "uso terzi" si rischia anche la sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi, in caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.

Giorgio Guandalini

*Dottore Commercialista

Revisore Contabile