È arrivata la stagione dei matrimoni: cerimonie, banchetti e ... regimi patrimoniali
L’estate, tradizionalmente, è la stagione preferita per celebrare i matrimoni. I giovani che si accingono a coronare il loro sogno d’amore si dedicano anima e corpo alla preparazione della festa, arruolano spesso una wedding planner, organizzano addii al nubilato o celibato complessi e costosi, tuttavia non pensano di rivolgersi a un avvocato per informarsi quali saranno i diritti e doveri che dovranno rispettare una volta sposati e quale regime patrimoniale è più opportuno scegliere al momento del matrimonio.
La famiglia è una società naturale in cui vengono riconosciuti e garantiti i diritti dei suoi membri a prescindere dal ruolo svolto. L’art. 143 del codice civile stabilisce i diritti e doveri dei coniugi e recita: “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.” L’art. 159 del codice civile, invece, si occupa del regime patrimoniale, perché quando ci si sposa è necessario dichiarare quale regime patrimoniale si intende scegliere per la famiglia che, con il matrimonio appunto, si andrà a costituire. Durante la celebrazione del matrimonio, civile o religioso, i coniugi sono tenuti a precisare se vogliono la separazione dei beni, mentre se tacciono scatta automaticamente la comunione dei beni. Infatti il “regime legale”, ossia quello che la legge considera quale scelta “standard”, è quello della comunione dei beni.
Scegliendo la comunione legale, tutti i beni acquistati dopo la data delle nozze sono di proprietà di entrambi i coniugi in uguale misura, anche se sono stati acquistati solo da uno di essi. In regime di comunione cadono però anche i debiti, che vengono quindi condivisi dai coniugi. Restano estranei alla comunione solo determinati beni espressamente indicati dalla legge: quelli il cui coniuge era proprietario prima del matrimonio, quelli che ha acquistato anche durante il matrimonio per successione o per donazione e i beni di uso personale o che sono da considerarsi necessari per l'esercizio di una professione. Con il regime di separazione dei beni, invece, ciascun coniuge sarà titolare esclusivo del bene da lui acquistato, anche se l’acquisto avviene durante il matrimonio e debiti di ciascun coniuge non ricadranno anche sull’altro. In un prossimo articolo esamineremo entrambi i regimi patrimoniali.
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