Vignola. La targa prove non si può prestare Doppia multa e auto sequestrata
Vignola Girava su un’auto con una targa estera scaduta dicendo di essere autorizzato a usare una targa prove (che non aveva con sé). Il Tribunale di Modena ha invece confermato la sentenza del Giudice di Pace che ha respinto il ricorso contro il sequestro del mezzo avviato dalla polizia locale della Unione Terre dei Castelli. Un sequestro in vista della confisca. Il motivo è che la targa prove è uno strumento che viene concesso a una cerchia molto ristretta di soggetti autorizzati per motivi tecnici e non può essere delegata, soprattutto se il titolare della targa prova non è presente, e va usata solo per motivi specifici su un solo mezzo.
La sentenza emessa dal Tribunale ordinario respinge quindi ancora una volta la richiesta del proprietario dell’auto di annullare le sanzioni della polizia municipale. Il caso risale al maggio 2020. Durante un controllo stradale nelle Terre dei Castelli, i vigili fermarono la sua Audi e la sottoposero a controlli. Risultò subito che si trattava di un’auto collegata a una targa tedesca scaduta due mesi prima. Il guidatore, che era il proprietario, sosteneva di girare autorizzato da una targa prove concessa dal suo fornitore di pneumatici e che girava proprio per testare le gomme. Ma la targa non ce l’aveva e in seguito l’autorizzazione era risultata un foglio generico che non faceva riferimento a quel giro specifico.
Né al titolare temporaneo. Di qui due verbali e il sequestro dell’auto in vista di una futura confisca. Il proprietario ha così fatto ricorso al Giudice di Pace di Modena ma questi ha dato ragione all’Unione confermando la correttezza della procedura e delle sanzioni. E ora anche il giudice civile di Modena ha dato una seconda conferma.
Il giudice ricorda innanzitutto che l’autorizzazione a circolare con targa di prova viene rilasciata dal Ministero dei Trasporti, attraverso gli uffici della Motorizzazione Civile, esclusivamente a specifiche categorie di soggetti (case costruttrici di veicoli, rappresentati delle case costruttrici di veicoli, commercianti di veicoli autorizzati eccetera). Che è specifica per un solo veicolo. Che il veicolo che circola su strada per queste esigenze deve essere munito dell'autorizzazione ministeriale ed esporre posteriormente la targa di prova. Infine, la targa prova è valida per un solo veicolo ed è nominale; ciò significa che sul veicolo deve essere presente il titolare dell’autorizzazione ministeriale all’utilizzo della stessa oppure un suo dipendente munito di apposita delega. Quindi, non un cliente.
Risulta perciò che il guidatore sanzionato «non era legittimato a circolare con la propria autovettura munita della targa di prova in quanto non era il soggetto autorizzato, né in rapporto di dipendenza o di collaborazione con la titolare effettivo dell’autorizzazione ministeriale». «Non vi è, infatti, tra gli atti, alcuna prova documentale dell’esistenza di uno dei predetti rapporti», scrive il giudice nella sentenza. In realtà c’era solo una generica autorizzazione rilasciata dal titolare del negozio di pneumatici e per motivi non specificati. Il proprietario aveva dichiarato al giudice di pace che «non era solito utilizzare il mezzo, perché attendeva il rilascio della targa italiana.
Peraltro, le poche volte che si è spostato, ha utilizzato la targa di prova, che di per sé risulta coperta da assicurazione» ovvero, ancora, che «utilizzava sempre la targa di prova nei pochi spostamenti per lavoro». In ogni caso, al controllo sull’auto mancavano sia la targa prove che l’autorizzazione necessaria. Appello respinto: la polizia locale era nel giusto. l © RIPRODUZIONE RISERVATA
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