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La sentenza

Carta del docente, a Modena il ministero dell’Istruzione condannato a pagare un insegnante precario


	La Carta del docente è assegnata dal Ministero
La Carta del docente è assegnata dal Ministero

Il giudice ha accolto l’istanza presentata dai legali dell’Associazione nazionale insegnanti e formatori (Anief), permettendo al prof di recuperare i 1.500 euro per la formazione relativi a tre anni scolastici

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MODENA. Sulla Carta del docente da allargare anche ai precari, la linea difensiva dell'Anief – Associazione nazionale insegnanti e formatori – ha permesso a un insegnante precario di Modena di ottenere la vittoria in tribunale. Dovrà, dunque, riceverla anche lui.

L’istanza degli avvocati

I legali dell’associazione sindacale hanno permesso all’insegnante di recuperare i 1.500 euro (oltre interessi o rivalutazione) non assegnati dall’amministrazione pur avendo sottoscritto “plurimi contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche” svolti negli anni scolastici “2021/2022, 2022/2023, 2023/2024”. Nell'istanza presentata al giudice, gli avvocati Anief hanno spiegato “che la mancata erogazione dell’emolumento” costituisce chiaramente “violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell’Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine”.

La sentenza del giudice

Nella sentenza, il giudice ha ripercorso le norme principali che regolano la formazione degli insegnanti della scuola pubblica: “L’art. 1, comma 124 della L. n. 107/2015” che così dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. Poi “l'art. 1, comma 124 della L. n. 107/2015”, nel quale tra l’altro si sottolinea che “nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo" la Carta del docente “è obbligatoria, permanente e strutturale”, senza citare il personale precario. “Con riferimento invece all’individuazione della platea soggettiva dei beneficiari dello strumento formativo oggi in discussione – continua il giudice di Modena –, la richiamata normativa ne esclude il personale non di ruolo dalla fruizione. Si ritiene che tale scelta normativa risulti, tuttavia, in contrasto con il diritto dell’Unione europea, come recentemente statuito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, con l’ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C-450/21, ove è stato affermato il seguente principio, da cui questo giudice non ha ragione alcuna di discostarsi: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del ministero dell’Istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.