Gazzetta di Modena

Modena

Fisco

730, spese detraibili e deducibili: quali sono, come si calcolano e quanto viene rimborsato


	Il modello 730/2025
Il modello 730/2025

Spese sanitarie e veterinarie, mutui per la casa, bonus edilizi, lavoratori domestici, erogazioni liberali alle Onlus e scuola, ecco a quanto ammonta lo sconto Irpef

8 MINUTI DI LETTURA





MODENA. Da oggi, mercoledì 30 aprile, è disponibile il modello 730 precompilato nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, da presentare entro il termine massimo del 30 settembre 2025. Ecco tutto quello che c’è da sapere su spese detrabili e deducibili. 

  • Spese sanitarie/1 – Ecco le voci per cui il cittadino ha diritto alla detrazione dell’Irpef pari al 19%. Le spese sanitarie per le quali si ha diritto alla detrazione Irpef (19%) sono quelle relative a: prestazioni rese da un medico generico (incluse quelle per visite e cure di medicina omeopatica); acquisto di medicinali (anche omeopatici) da banco e con ricetta medica; prestazioni specialistiche; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie; prestazioni chirurgiche; ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici; trapianto di organi; cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno); acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie. Inoltre sono detraibili, nella stessa misura del 19%, le seguenti spese di assistenza specifica: assistenza infermieristica e riabilitativa (per esempio, fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.); prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; prestazioni rese da educatori professionali; prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale. 
  • Spese sanitarie/2 – Farmaci, scatta la detrazione anche per quelli comprati senza prescrizione medica. Le spese mediche generiche sono quelle sostenute per le prestazioni rese da un medico generico o da un medico specializzato in una branca diversa da quella cui si riferisce la prestazione. Rientrano tra le spese mediche generiche, inoltre, quelle per il rilascio di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta costituzione), per la patente, eccetera. Le spese per l’acquisto di farmaci sono quelle relative a: specialità medicinali; farmaci; medicinali omeopatici. Questi prodotti devono essere acquistati presso le farmacie o i soggetti autorizzati alla vendita degli stessi, a eccezione dei farmaci “da banco” e quelli “da automedicazione” commercializzati anche nei supermercati e in altri esercizi. Detrazione possibile anche per farmaci senza obbligo di prescrizione medica che si acquistano on line da farmacie o esercizi commerciali autorizzati. Non rientrano tra le spese detraibili quelle per l’acquisto di “parafarmaci” (integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate), anche se acquistati in farmacia o assunti a scopo terapeutico su ricetta medica.
  • Spese sanitarie/3 – L’acquisto dei medicinali va certificato con la fattura o con lo scontrino “parlante”. Per essere detraibile o deducibile, la spesa dell’acquisto dei medicinali deve essere certificata da fattura o dal cosiddetto “scontrino parlante”, in cui risulti specificato natura, qualità e quantità del prodotto e codice fiscale dell’acquirente. Riguardo alla natura del prodotto, è sufficiente l’indicazione generica nello scontrino fiscale della parola “farmaco” o “medicinale”. Queste diciture possono essere indicate anche attraverso sigle e terminologie chiaramente riferibili ai farmaci (per esempio, “Otc”, “Sop”, “Omeopatico”) e abbreviazioni come “med” e “f.co”. Anche la parola “ticket” è idonea a indicare sia la natura sia la qualità del farmaco. Per i ticket, inoltre, non si è più tenuti a conservare la fotocopia della ricetta medica rilasciata dal medico di base. Per quanto riguarda la qualità del prodotto, tenuto conto delle indicazioni del Garante della privacy, nello scontrino non va più riportata in maniera specifica la denominazione commerciale dei medicinali acquistati, ma deve essere indicato il numero di autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco (Aic).
  • Mutui – Chi ha comprato una casa può recuperare una parte dei costi che ha sostenuto. Chi ha comprato la casa attraverso un mutuo, ha la possibilità di recuperare una parte significativa delle spese sostenute. In altre parole, con la detrazioni (19%) degli interessi sul mutuo è possibile recuperare dei soldi dalla rata pagata alla banca ogni mese. Le detrazioni degli interessi sul mutuo non coprono tutte le finalità e sono limitate a: mutui per acquisto prima casa; mutui per ristrutturazione; mutui per costruzione di immobili. In caso di acquisto, è possibile detrarre il 19% sulle spese legate agli interessi passivi e alle spese accessorie fino a un tetto massimo di 4.000 euro. Se gli interessi sono superiori a 4.000 euro, non verranno considerati quelli eccedenti questo tetto massimo. Di conseguenza, il risparmio può arrivare fino a un massimo 760 euro annui per la durata del mutuo. Nell’ipotesi di mutui per ristrutturazione/costruzione, è possibile detrarre il 19% sulle spese legate agli interessi passivi e alle spese accessorie fino a un tetto massimo di 2.582,28 euro. Di conseguenza, il risparmio ottenibile può arrivare fino a 490 euro annui per la durata del mutuo. Se gli interessi sono superiori a 2.582,28 euro, non verranno considerati quelli eccedenti questo tetto massimo.
  • Interventi edilizi – L’agevolazione fiscale viene ripartita in dieci anni e incontra limiti di spesa. L’agevolazione fiscale sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio consiste in una detrazione dall’Irpef, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Tuttavia, per quelle sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 – si legge sul sito dell’Agenzia delle entrate – il beneficio è elevato al 50% e il limite massimo di spesa è innalzato a 96.000 euro per unità immobiliare. La stessa detrazione è prevista anche per chi acquista immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati. Spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile. Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve calcolare la detrazione su un importo forfettario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto.
  • Lavoratori domestici – Dedotti dal reddito i contributi per colf, babysitter e badanti fino a 1.549,37 euro. Per i datori di lavoro che impiegano collaboratori domestici, sono previste alcune agevolazioni fiscali. Di primaria importanza è la possibilità di dedurre i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato, come prevede l'art. 10, comma 2, del Tuir (testo unico delle imposte sui redditi). La norma rende deducibili i contributi previdenziali versati per i tutti i tipi di lavoratori domestici (colf, babysitter, autisti, giardinieri) e per gli addetti all'assistenza personale o familiare (badanti). Con la deduzione si ottiene un imponibile fiscale ridotto (su cui andrà poi calcolata l'Irpef) rispetto al reddito complessivo percepito per l'anno di riferimento. Anche se i contributi dei lavoratori domestici, versati all'Inps (con i Pagopa trimestrali) dal datore di lavoro, comprendono l'intera quota (quella a carico del datore e quella a carico del collaboratore), il datore può dedurre solo la parte a proprio carico e fino ad un massimo di 1.549,37 euro. Per avere l'agevolazione fiscale il datore di lavoro deve versare i contributi all'Inps con modalità tracciabili, quindi attraverso il sistema di pagamento online Inps, oppure presso sportelli bancari e postali con carta di credito o addebito sul conto corrente.
  • Spese veterinarie – Limite massimo di 550 euro, franchigia di 129,11 e risparmio massimo di 80. Nella lista di costi che danno diritto a uno sconto Irpef del 19%, rientrano anche quelli sostenuti dai cittadini e dalle cittadine per le cure degli animali. Sono detraibili tramite modello 730/2025 le seguenti spese sostenute per gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva: prestazioni professionali del medico veterinario; acquisto dei medicinali veterinari (sono esclusi i mangimi speciali); analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie. Esclusi dal perimetro dell’agevolazione gli animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e quelli allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole. La detrazione spetta a chi ha sostenuto la spesa, anche se non è proprietario dell’animale. Le spese veterinarie detraibili inserite nel modello 730/2025 danno diritto allo sconto Irpef solo se pagate con modalità tracciabili. Come per le spese mediche, i contribuenti possono beneficiare dell’agevolazione solo in caso di superamento della franchigia di 129,11 euro. La detrazione si calcola sulla parte eccedente questa cifra e fino al limite massimo di 550 euro per uno sconto totale fino a 80 euro.
  • Liberalità – Per le erogazioni liberali alle onlus il contribuente può scegliere tra detrazione e deduzione. Sono due le tipologie di agevolazioni fiscali per le persone fisiche che scelgono di effettuare donazioni alle Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale): 1) detrazione dall’Irpef pari al 30 per cento delle erogazioni in denaro fino a 30mila euro; deduzione dal reddito imponibile fino al 10 per cento del reddito dichiarato (l’importo massimo era fissato a 70.000 euro nella normativa precedente ma ora è stato cancellato). Nel linguaggio di tutti i giorni le parole “deduzione” e “detrazione” sono spesso utilizzate in modo intercambiabile, ma nel contesto fiscale hanno significati diversi. In sintesi, la deduzione riduce il reddito su cui si calcola l’imposta, mentre la detrazione riduce direttamente l’importo delle tasse da pagare. Ovviamente non è possibile usufruire di entrambe le agevolazioni in contemporanea. Quale formula può essere quindi considerata la più conveniente per il cittadino? La scelta dipende dal livello di reddito, per cui è bene consultarsi con il Caf o con il professionista che ci aiuta nel compilare la dichiarazione dei redditi.
  • Istruzione – Spese scolastiche, il massimo della detrazione è 152 euro per ogni alunno (il 19% di 800). La normativa fiscale italiana permette di portare in detrazione il 19% delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli. Questo vale per le scuole dell’infanzia (asilo), del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di primo grado) e del secondo ciclo (scuole secondarie di secondo grado), sia statali che paritarie private. Le spese ammesse alla detrazione includono una vasta gamma di costi legati all’istruzione, quali tasse scolastiche, contributi obbligatori e volontari, mensa scolastica, servizi scolastici integrativi, costi sostenuti per le attività fuori dalla scuola organizzate dall’istituto, premi per l’assicurazione obbligatoria, assistenza al pasto. Per l’anno d’imposta 2024 (da dichiarare nel 730/2025), il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è fissato a 800 euro per ciascun figlio a carico fiscalmente. Ciò significa che la detrazione massima ottenibile per ogni alunno o studente è pari a 152 euro (il 19% di 800 euro). Questo importo è cumulativo per tutte le spese ammesse sostenute per quel figlio specifico. Se la spesa totale supera gli 800 euro, la detrazione si calcolerà comunque su tale importo massimo.