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Il processo

Carabiniere ricorre al Tar: «Vittima di mobbing». Il giudice dà ragione all’Arma

di Mattia Vernelli

	La caserma dei carabinieri di Bomporto
La caserma dei carabinieri di Bomporto

Un militare in servizio a Bomporto aveva denunciato comportamenti da parte dei suoi superiori, a partire dal 2018, che gli avrebbero impedito un avanzamento di carriera e il riconoscimento della qualifica di “carica speciale”. Condannato a risarcire 2mila euro

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BOMPORTO. Il Tar ha respinto il ricorso presentato da un carabiniere della Stazione di Bomporto. Il militare aveva portato davanti al giudice l’Arma dei carabinieri lamentando di aver subito mobbing, pratica discriminatoria che porta il soggetto interessato a essere emarginato e impossibilitato ad accedere ai ruoli più alti dell’amministrazione.

L’accusa del carabiniere

Secondo il carabiniere in questione, alcuni suoi superiori, a partire dal 2018, avrebbero infatti impedito una progressione di carriera attraverso provvedimenti tali da determinare la sua esclusione dai concorsi indetti per accedere ai gradi superiori, con conseguenti riflessi sulla sua vita psicofisica. Oltre a ciò, sarebbe stata negata la qualifica di “carica speciale”, e gli sarebbe stato recapitato un richiamo sulla possibilità della perdita dell’alloggio nel caso l’assegnatario, il carabiniere appunto, non dovesse più dimorare stabilmente nell’abitazione. Tutto ciò avrebbe confermato ulteriormente il comportamento vessatorio verso il ricorrente, che sarebbe stato sottoposto a visite mediche da parte di psicologi e costretto a lavorare in condizioni disagevoli a causa della carenza di personale nella caserma di Bomporto.

La difesa dell’Arma

L’Arma si è costituita in giudizio depositando una relazione che richiama «la discrezionalità dei giudizi sull’operato del sottoposto» sottolineando che «le visite ed ispezioni che hanno interessato il carabiniere si siano svolte nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, con obiettività e imparzialità, fornendo puntuali indicazioni al dipendente rispetto ad aspetti cui attribuire maggiore attenzione nell’interesse del servizio istituzionale e del buon andamento del corpo», si legge nella sentenza.

La sentenza del Tar

Tra le motivazioni che hanno spinto il Tar a ritenere infondato il ricorso vi è la mancata dimostrazione da parte del ricorrente dell’effettiva esistenza della vessazione. Nel caso in questione, secondo il giudice, manca la prova dell’intenzionalità delle condotte e della finalità di emarginazione del dipendente. I provvedimenti impugnati dal carabiniere rientrerebbero nei «singoli atti riconducibili all’ordinaria dinamica del rapporto di lavoro, perfino se conflittuale a cagione di antipatia, sfiducia, scarsa stima professionale, e non caratterizzati da tale volontà» che però «non assumono rilievo nella necessaria visione d’insieme del fenomeno». Il Tar ha quindi condannato il carabiniere al pagamento di duemila euro a favore dell’Arma.

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