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Il caso

Rifiuta il vaccino anti–Covid, vigile del fuoco di Modena resta senza stipendio

di Stefania Piscitello
Rifiuta il vaccino anti–Covid, vigile del fuoco di Modena resta senza stipendio

Ha fatto ricorso al Tar, ma ha perso: per il tribunale sospensione legittima

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MODENA. Non essersi sottoposto al vaccino anti–Covid è costato, a un vigile del fuoco della provincia di Modena, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione. La vicenda, cominciata ormai qualche anno fa, è arrivata a un primo “punto” nei giorni scorsi con una sentenza emessa dal Tar: il tribunale ha respinto il ricorso dell’operatore. Il provvedimento, notificato il 25 gennaio 2022, prevedeva la conservazione del posto, ma il divieto di prestare servizio e la sospensione dello stipendio fino alla somministrazione del vaccino o, in alternativa, per un periodo massimo di sei mesi a partire dal 15 dicembre 2021. Il dipendente aveva presentato ricorso nel marzo 2022, depositato in aprile, contestando il provvedimento.

Cosa sosteneva

Tra i motivi indicava che al momento della sospensione l’emergenza sanitaria era ormai cessata e che la misura risultava sproporzionata. Sollevava dubbi sull’efficacia del vaccino nel prevenire il contagio e chiedeva la possibilità di essere adibito a mansioni alternative o al lavoro agile, ipotesi non previste dalla normativa vigente all’epoca. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso, ricordando che l’obbligo vaccinale era stato introdotto in un contesto di emergenza sanitaria straordinaria. La sospensione, secondo la decisione, non ha natura disciplinare, ma costituisce la conseguenza della mancata osservanza di un requisito necessario per operare in ambienti a rischio di esposizione. Durante il periodo di sospensione il rapporto di lavoro resta formalmente attivo, ma viene meno la prestazione e con essa il diritto alla retribuzione.

La decisione

Il Tar ha precisato che la richiesta di mansioni alternative o di lavoro agile non poteva essere accolta, in quanto la normativa dell’epoca non prevedeva obblighi per l’amministrazione di fornire soluzioni differenti per i dipendenti non vaccinati. Nella sentenza si evidenzia inoltre che il provvedimento era conforme alle disposizioni normative emergenziali introdotte per il personale pubblico soggetto all’obbligo vaccinale.