Condono edilizio “perso” con l’alluvione: il proprietario ricorre al Tar, che dà ragione al Comune
Il caso a Bomporto: la documentazione, secondo quanto ricostruito, sarebbe andata perduta in seguito all’alluvione del 2014
BOMPORTO. Nel 1998 aveva pagato quanto richiesto dal Comune per arrivare al rilascio del condono edilizio avviato tredici anni prima. Poi, però, di quell’atto conclusivo non era più arrivata traccia. E quando, nel 2024, il nuovo proprietario dell’immobile ha chiesto al Comune di Bomporto il rilascio dell’attestato, la risposta è stata negativa: la pratica non si trova più, smarrita negli archivi comunali dopo l’alluvione del 2014. È da qui che è nato il ricorso presentato al Tar dell’Emilia-Romagna dal proprietario di un immobile a Bomporto.
Tutto ha inizio nel 1985
Una vicenda che parte da lontano, dal 1985, quando il precedente proprietario aveva presentato tre domande di condono per alcune modifiche realizzate nell’ambito di una ristrutturazione del fabbricato residenziale. Nel giugno del 1998 il Comune aveva comunicato la definizione delle richieste, indicando anche le somme da versare entro sessanta giorni per arrivare al rilascio della concessione. Quei pagamenti, secondo quanto sostenuto dal ricorrente, erano stati effettuati nell’agosto dello stesso anno. Da quel momento, però, secondo quanto ricostruito nella sentenza, non sarebbero arrivate altre comunicazioni né il titolo conclusivo. A distanza di oltre venticinque anni, il proprietario ha chiesto di poter ottenere copia dell’attestato di condono. Il Comune, rispondendo all’accesso agli atti, ha confermato la presenza negli archivi delle istanze presentate nel 1985, ma non delle pratiche edilizie collegate. La documentazione, secondo quanto ricostruito, sarebbe andata perduta in seguito all’alluvione del 2014. Un elemento particolare, perché lo smarrimento non viene imputato al proprietario. Tuttavia, per il Tar, proprio l’assenza degli elaborati grafici e degli atti originari impedisce di stabilire con certezza quali opere fossero state effettivamente chieste in sanatoria. Il ricorrente ha quindi presentato una nuova istanza, chiedendo che venisse riconosciuto il condono o, comunque, che fosse attestato il silenzio-assenso maturato nel tempo. A sostegno della richiesta ha prodotto diversi documenti. Il Comune, però, prima ha comunicato il preavviso di diniego e poi, nel settembre 2024, ha respinto definitivamente la domanda. Secondo l’amministrazione, senza la pratica originaria non era possibile stabilire l’oggetto del condono. Il proprietario ha impugnato il diniego, sostenendo che la comunicazione del 1998 dovesse essere considerata come prova dell’avvenuta chiusura positiva del procedimento, o comunque come elemento sufficiente per riconoscere il condono dopo il pagamento delle somme richieste.
Perché il ricorso è stato respinto
Il Tar, però, ha respinto il ricorso. I giudici hanno preso atto del fatto che la pratica non è più disponibile né al Comune né al privato, ma hanno ritenuto che proprio questa mancanza impedisca di accertare il contenuto delle domande presentate nel 1985. In sostanza, non essendo più possibile verificare quali opere fossero state oggetto di condono, non può essere riconosciuto un titolo edilizio in sanatoria. Non basta, secondo il Tar, nemmeno la comunicazione inviata dal Comune nel 1998. Quell’atto non consente da solo di stabilire che il condono fosse stato rilasciato, né può superare l’incertezza sull’oggetto della pratica. Il diniego del Comune resta quindi valido.
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