Giovanardi: «Il burqa come una maschera, non si può circolare così». Ma per il prefetto «non c’è alcun divieto»
La risposta al senatore: «Si può girare col velo, ma ai controlli delle forze dell’ordine va abbassato così come nelle manifestazioni pubbliche»
MODENA. Siamo certi non si arrenderà ma la “missione burqa” o meglio “antiburqa” portata avanti da Carlo Giovanardi ha trovato nelle scorse ore una battuta d’arresto importante.
Il prefetto di Modena Fabrizia Triolo, ha risposto all’ex senatore dopo essere stata interpellata ribadendo che in Italia «non c’è alcuna legge che vieti in modo generale l'uso del burqa o del niqab nei luoghi pubblici». Questo a grandi linee il contenuto della lettera inviata dal prefetto al senatore, documento che riporta il parere espresso direttamente dal ministero dell’Interno a cui si è rivolta Triolo dopo il “pressing” dell’ex senatore, che ha anche fatto la ramanzina a una donna che indossava il velo in centro qualche mese fa nell’ambito della sua missione, da cui - va detto - è sorta un’interessante riflessione giuridica che permette di fare chiarezza su un tema chiacchierato. «Ho visto una donna che indossava il burqa e le ho fatto presente che nel nostro ordinamento non è possibile circolare mascherati» aveva detto il senatore. Ora però arriva la risposta del ministero.
La risposta del Viminale
«La normativa italiana vieta di coprire il volto quando ciò impedisce il riconoscimento della persona, ma prevede eccezioni in presenza di un “giustificato motivo”. Secondo la giurisprudenza consolidata, le motivazioni religiose e culturali rientrano generalmente tra queste eccezioni» la posizione espressa nella lettera del Viminale. «La disciplina di cui all'articolo 5 della legge n. 152 del 1975, interpretata dalla giurisprudenza, non consente di configurare un divieto generalizzato di tali indumenti, poiché la loro matrice religiosa o culturale integra, nella normalità dei casi, un "giustificato motivo" idoneo a escludere l'operatività del divieto, fatta salva la particolare disciplina delle manifestazioni pubbliche, in cui il divieto di mezzi che rendono difficoltoso il riconoscimento è assoluto. In secondo luogo, la libertà di indossare burga e nigab va ricondotta all'alveo del libertà religiosa e culturale tutelata dall'articolo 19 della Costituzione, che può essere limitata so da norme di legge e per esigenze di ordine pubblico e sicurezza». I giudici amministrativi «hanno inoltre stabilito che burqa e niqab non possono essere automaticamente equiparati a maschere o strumenti utilizzati per nascondere l'identità. Per questo motivo, i Comuni non possono introdurre autonomamente divieti generalizzati attraverso ordinanze locali: una simile decisione spetterebbe esclusivamente al legislatore nazionale».
Le eccezioni
La prefettura sottolinea tuttavia «che le esigenze di sicurezza pubblica restano tutelate. Durante manifestazioni pubbliche è infatti vietato qualsiasi mezzo che renda difficile il riconoscimento della persona. Inoltre, chiunque indossi burqa o niqab è tenuto a sottoporsi ai controlli di identificazione richiesti dalle forze dell'ordine, anche mostrando temporaneamente il volto quando necessario». In sintesi, l'orientamento espresso dal Ministero dell'Interno conferma che indossare burqa o niqab in pubblico non costituisce di per sé un illecito, purché venga sempre garantita la possibilità di identificare la persona in caso di controlli da parte delle autorità.
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