Eredità da 800mila euro a un solo nipote: «Così abbiamo dimostrato che non è un raggiro»
Lo studio di avvocati Lenzini ha seguito l’uomo di Pavullo indicato come unico erede dalla zia morta nel 2018 dopo che una cugina aveva impugnato il testamento: «Vivevano nella stessa casa ed era l’unico a prendersi cura di lei»
PAVULLO. Vivevano sotto lo stesso tetto, in due appartamenti dello stesso stabile a Pavullo. E, soprattutto, era lui, tra i sette-otto nipoti, a occuparsi della zia quando aveva bisogno. Un rapporto di particolare familiarità, costruito nel tempo, che secondo la difesa aiuta a comprendere perché quella donna, morta nel 2018, abbia deciso di lasciare proprio a quel nipote il suo patrimonio, del valore di circa 800mila euro. Una scelta che, dopo la sua morte, ha provocato una lunga battaglia giudiziaria. Una sola degli altri nipoti ha infatti impugnato il testamento, contestandone la validità e sostenendo, in particolare, che la donna, a causa dei suoi problemi alla vista, potesse averlo redatto con una «mano guidata». Gli altri nipoti, invece, sono rimasti estranei al giudizio, sia davanti al Tribunale di Modena sia davanti alla Corte d’Appello di Bologna. A difendere il nipote indicato come unico erede è stato lo Studio Lenzini avvocati diritto di famiglia e diritto civile, con gli avvocati Giampaolo Lenzini e Carlotta Miglioli che hanno seguito la vicenda nei due gradi di giudizio. Il Tribunale di Modena ha dato ragione al nipote e la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la decisione e ha disposto che la controparte si faccia carico delle spese legali. Una decisione motivata dal fatto che nessuna delle doglianze sollevate nell’impugnazione è stata accolta, con il riconoscimento anche di un surplus di spese. Ora occorrerà capire se la donna deciderà di procedere anche in Cassazione.
Partiamo dal rapporto tra la signora e il vostro assistito. Quanto è importante per comprendere la scelta contenuta nel testamento?
«I rapporti con la zia li aveva soprattutto il nostro patrocinato. Era lui a mantenere questi rapporti ed era lui che si occupava della zia e la accudiva quando aveva problemi. Abitavano nella stessa casa, in due appartamenti dello stesso stabile. Anche prima che i problemi della signora si aggravassero era l’unico nipote a occuparsi di lei. Gli altri avevano rapporti normali di parentela, ma non avevano con lei lo stesso rapporto di familiarità».
Quali sono stati gli elementi che hanno portato i giudici a ritenere autentico il testamento?
«Innanzitutto la consulenza tecnica d’ufficio, disposta dal giudice, che è una consulenza minuziosissima di oltre cento pagine. Sono stati esaminati decine di documenti e sono stati effettuati raffronti calligrafici. La conclusione è stata che quel testamento era stato redatto di pugno dalla signora. Alla consulenza grafologica si è aggiunta quella medica di un luminare della medicina bolognese, che ha certificato che la signora era in grado di intendere e di volere quando aveva fatto il testamento».
E quanto ha inciso il problema alla vista della donna?
«Il testamento era stato scritto nel 2012. Nel 2018 alcune condizioni potevano essere compromesse, ma la consulenza medica ha esaminato la situazione della signora nel momento in cui aveva redatto il testamento, attraverso i riscontri e i rilievi necessari. La conclusione è stata che fosse perfettamente in grado di intendere e di volere e anche di scrivere in quel modo su un foglio protocollo».
Restando sul tema delle eredità: qual è uno degli errori più comuni che commettono le persone quando fanno testamento?
«Nella successione testamentaria uno degli aspetti più importanti è la quota di legittima. La legge prevede che per alcune categorie di parenti, come coniuge, figli e ascendenti, sia riservata una quota del patrimonio. Chi fa testamento non può disporre dei propri beni in modo da ledere quella quota, che è fissata dalla legge per determinate figure familiari».
Nel caso modenese, però, questo problema non si poneva. Perché?
«Perché i nipoti non sono tra i parenti ai quali spetta la quota di legittima. In questo caso, quindi, quella quota non esisteva e la signora poteva disporre dei propri beni a favore del nipote».
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